
UNAMS SCUOLA BARI- BAT- Brindisi-Lecce-Foggia -Taranto
Federazione Nazionale Gilda UNAMS
SEGRETERIA PROVINCIALE REGIONALE
PER LA PUGLIA

Nella vertenza ATA finalizzata al riconoscimento della scadenza del contratto individuale di lavoro di una collaboratrice scolastica , su posto vacante e disponibile entro il 31.12, promossa, come noto, dal SEGRETARIO PROVINCIALE E REGIONALE PROF. BARTOLO DANZI , il Giudice del Lavoro di TRANI ha ancora una volta condannato l' Amministrazione scolastica (questa volta la S.M.S. "CAFARO" di Andria) al riconoscimento giuridico della scadenza del contratto al 31.8 e alle spese processuali che si aggirano comprensivo di c.a , iva e onorari e diritti ad oltre 700,00 euro.
L'ennesima ordinanza favorevole ex art. 700 c.p.c. smentisce a pieno comunicati e proclami inutili dell' U.S.P. di Bari, riaffermando il pieno diritto e i principi sanciti in materia dalla legge.
Ancora una volta, il Dirigente dell' U.S.P. di Bari ha avuto torto nella sua impostazione restrittiva ed illegittima evidenziata in tutte le circolari e "suggerimenti" forniti in materia alle scuole , con limitazione dei contratti di lavoro (seppur vacanti e disponibili entro il 31.12) al 30 Giugno, in palese violazione di norme imperative di legge e regolamento.
Non possiamo far altro che prendere atto di questo nuovo successo che sancisce a pieno un diritto sacrosanto del lavoratore.
Il G.L. del Tribunale di Brindisi ha dichiarato antisindacale il comportamento del Dirigente scolastico del C.D. “R. De Simone” di S. Pietro Vernotico, rappresentato e difeso dall’ Av. Distrettuale dello Stato di Lecce.
Con ricorso ex art.
Riferivano in particolare che il Dirigente scolastico non aveva provveduto a convocare in apposito incontro le OO.SS. ricorrenti e le RSU d’istituto per fornire le informazioni, oggetto di informazione preventiva ai sensi dell’art. 6 comma 3 , lett. A), inerenti le proposte di formazione di classi e di determinazione degli organici della scuola valevoli per l’a.s. 2009/10.
Precisavano quindi che i sindacati e le RSU eletti non erano stati preventivamente informati attraverso la convocazione di un apposito incontro, delle “proposte di formazione di classi e di determinazione degli organici della scuola” relativi all’anno scolastico 2009/10, né risultava essere stata rilasciata agli stessi la documentazione in copia su tali materie.
Aggiungevano che il suddetto comportamento aveva impedito la tutela dei lavoratori in materia di organici, traducendosi in una gestione unilaterale del rapporti di lavoro della parte del Dirigente scolastico e nella lesione del diritto di informazione e consultazione sindacale.
Affermavano che la condotta descritta, in quanto posta in essere in violazione di un obbligo sancito da norma inderogabile, recante la previsione dei diritti delle associazioni sindacali, aveva oggettivamente leso gli interessi di titolarità delle OO.SS., pertanto integrando condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori.
In via preliminare il Giudice ha affrontato l’eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dall’ istituto scolastico resistente, il quale ha affermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario del lavoro. Il Giudice ha così rilevato che, “dall’analisi del ricorso introduttivo nonché delle note depositate in giudizio in data 15.10.2009, si desume chiaramente che l’oggetto principale della domanda sottoposta al vaglio giudiziale da parte ricorrente, è dato dall’accertamento della condotta antisindacale tenuta dal Dirigente scolastico del Circolo didattico convenuto, e consistita nella omessa convocazione di un’apposita riunione con le rappresentanze sindacali ai finni dell’approvazione dell’organico –formazione classi per l’anno scolastico 2009/10.
Risulta quindi evidente che ad essere oggetto di accertamento nella specie risulta la lesione dei diritti soggettivi di informazione preventiva attribuiti alle associazioni sindacali esplicitamente dal disposto dell’art. 6 del CCNL 2006/09.
Ne consegue la sussistenza della giurisdizione del giudice adito ed il conseguente rigetto dell’eccezione spiegata da parte resistente”.
Ancora in via preliminare il Giudice ha rigettato l’eccezione pure di difetto di legittimazione passiva dell’ istituto scolastico, ove si consideri “che sottoposta al vaglio giudiziale, al fine di valutarne l’antisindacalità o meno, risulta la condotta del Dirigente scolastico del Circolo Didattico R. De Simone, il quale, secondo quanto affermato dalle ricorrenti, avrebbe violato i diritti di informazione preventiva della associazioni sindacali di cui all’art. 6 del CCNL comparto scuola innanzi citato. Tale ultima disposizione prevede, tra l’altro, che “il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra (leggasi materie di informazione preventiva) , deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l’inizio dell’annao scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative. Queste ultime devono comunque iniziare non oltre il 15 settembre. La contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza annuale. Le parti possono prorogare, anche tacitamente, l’accordo già sottoscritto.
Se le parti non giungono alla sottoscrizione del contratto entro il successivo 30 Novemnte, le questioni controverse saranno dalle Parti medesime sottoposte alla commissione di cui all’art. 4 comma 4 , lettera d), che fornirà la prorpia ssistenz”.Risulta quindi evidente la sussistenza di legittimazione pssiva dell’istituto scolastico convenuto, in quanto il Ministero, ancorchè titolare del rapporto di lavoro con i dipendenti, portatori dei diritti sindacali che si assumono lesi, non è investito dalla gestione delle relazioni sindacali all’interno dell’ istituto, dato che l’organo dello Stato a ciò preposto è unicamente il Dirigente scolastico, tenuto all’adempimento degli obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva del comparto.
Ne consegue, de plano, l’infondatezza della spiegata eccezione.”
Procedendo a valutare, la fondatezza nel merito del ricorso, il Giudice ha rilevato che “ In via preliminare, giova compiere alcune precisazioni in ordine all’individuazione della condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 della legge 300/70.
La definizione fornita dall’art. 28 individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali di esso, ma in base alla sua indoneità a ledere beni protetti. La previsione della norma è indeterminata in quanto il legislator, consapevole del fatto che nella realtà del conflitto tra gli interessi aziendali e quelli dei lavoratori, i suddetti beni possono essere lesi in una varietà di modi, no ha potuto tipizzare a priori i comportamenti attraverso una strutturazione della fattispecie normativa tipica e assolutamente determinata.
Tuttavia, affinchè il comportamento datoriale integri gli estremi della condotta antisindacale è necessario che il comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzzazioni sindacali e che la condotta abbia in concreto limitato la libertà sindacale o il diritto di sciopero (al riguardo si veda cassazione 1338/99).
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, cioè la necessità di un lemento intenzionale in capo al datore di lavoro, prendendo atto di un contrasto giurisprudenziale e dottrinario sorto immediatamente dopo l’entrata in vigore dell’art. 28 dell St. Lav., deve rilevarsi che è prevalente l’orientamento secondo il quale è sufficiente ad integrare una condotta antisindacale il comportamento oggettivamente idoneo a ledere gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario uno specifico intento lesivo del datore di lavoro. Inoltre requisito essenziale dell’azione di cui all’art. 28Stat. Lav. è l’attualità della condotta antisindacale o il perdurare dei suoi effetti. La cassazione ha affermato, al riguardo, che l’attualità non è esclusa dlla’esaurirsi della singola azione antisindacale del datore di lavoro, ove il comportamento illegittimo dello stesso risulti persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la portata intimidatoria, sia per la ituazione di incertezza che ne consegue, tale da determinare una restrizione o un ostacolo allo svolgimento dell’attività sindacale(Cfr, Cass. 02.06.1998 m. 5422).
Costituisce espressione di detto principio la possibilità data al giudicante di vietare al datore di lavoro, pur in presenza di comportamenti antisindacali ormai esauriti, la ulteriore continuazione di detti comportamenti, ove gli stessi siano espressione di una condotta non meramente episodica, ma destinata oggettivamente a persistere nel tempo con notevoli ripercussioni negative per la libertà e l’attività sindacale.
Ciò posto, ha ritenuto il Giudice che dalla lettura della norma (art. 6 CCNl 2006/09) si evince chiaramente che le proposte di formazione delle clasii e di determinazione degli organici della scuola devono essere oggetto di informazione preventiva, con la conseguenza che le relative informazioni devono essere fornite nel corso di appositi incontri, unitamente alla relativa documentazione.
Con riferimento a tale ultimo profilo, deve ritenersi che la previsione della forma dell’apposito incontro tra i soggetti titolari delle relazioni sindacali (intesi come Dirigente scolastico da un lato e RSu nel suo complesso dall’altro) , essendo volta, per un verso, a consentire la realizzazione concreta dei principi di collaborazione, correttezza e trasparenza nelle relazioni sindacali e, per altro verso, a permettere la realizzazione tra le parti sociali di quel dialogo che, come reso evidente dall’utilizzo dell’avverbio “unitamente” nell’art. 6 comma III, dovrebbe accompagnare la consegna della documentazione relativa, non possa trovare un equipollente nella mera messa a disposizione di ciascuno dei componenti RSU, in assenza di qualsivoglia previa consultazione, del materiale informativo elaborato.
Sulla scorta di tale premessa deve essere valutata la condotta tenuta dal Dirigente scolastico dell’Istituto convenuto, il quale , come emerso dalla sommaria istruttoria orale e documentale espletata, non ha provveduto a fornire tempestivamente alle sigle sindacali, mediante convocazione di apposita riunione, le informazioni relative alla formazione delle classi e alla determinazione degli organici per l’a.s. 2009/10 entro i termini previsti dall’art. 6 del CCNL, innanzi citato, omettendo di fornire agli stessi la documentazione relativa.
La comunicazione alle RSu relativa all’organico di diritto 2009/10 risulta essere stata compiuta per la scuola rpimaria, in data 16.04.2009 e, per la scuola per l’infanzia, in data 9.5.2009. Tuttavia, le comunicazioni concernenti le informazioni relative alla formazione delle classi e alla determinazione degli organici per l’a.s. 2009/10 alle sigle sindacali odierne ricorrenti, sono state compiute(per come emerge dall’esame degli atti, tra l’altro confermati anche dalle allegazioni sostenute nella memoria di costituzione dall’istituto scolastico resistente) in momento addirittura successivo al deposito dell’odierno ricorso, ad avvenuto inizio dell’anno scolastico, e quindi ormai spirati i termini di cui all’art. 6 del CCNl citato.
Deve pertanto ritenersene l’assoluta intempestività.
Quanto poi alla convocazione della riunione volta a fornire le predette informazioni, la stessa, per pacifica ammissione della parte resistente, confermata anche dalla documentazione prodotta in atti, risulta compita in data 30.9.2009, e quindi anch’essa in momento successivo all’inizio dell’anno scolastico. La riunione si è poi tenuta il successivo 12.10.2009.
Tanto è sufficiente a ritenere l’assoluta intempestività ai sensi del CCNL.
Si consideri poi che l’illegittimità che connota la condotta del Dirigente scolastico non è elisa dalla considerazione secondo la quale, negli anni precedenti , per prassi concordemente accettata dalle sigle sindacali, la comunicazione relativa alla formazione delle classi e alla determinazione degli organici relativi all’anno scolastico incipiendo risultasse inserita nell’ordine del giorno della convocazione per la “ Contrattazione d’istituto”.
Ed invero, ferma restante l’assenza di prova a sostegno, tale allegazione, anche laddove idoneamente dimostrata, non inciderebbe in alcun modo sulla antisindacalità della condotta tenuta dal Dirigente, condotta la quale, giova ribadirlo, deve essere valutata unicamente alla luce delle disposizioni contenute nell’art. 6 del CCL comparto scuola 2006/09.
Del tutto privo di pregio poi, in assenza di qualsivoglia norma impositiva di un obbligo o di un onere in tal senso, risulta l’assunto secondo il quale
Il mancato adempimento dell’obbligo di informazione del sindacato costituisce comportamento che viola l’interesse del destinatario delle informazioni e lede le prerogative e i diritti sia del sindacato che delle RSU.
Per quanto concerne l’attualità della condotta va evidenziato, che alla luce dei principi sopra esposti, il comportamento stigmatizzato è idoneo a produrre ripercussioni negative sull’attività e sulla libertà sindacali durevoli nel tempo e ciò sia per la situazione di incertezza che ne deriva sotto il profilo della corretta attuazione delle procedure, sia per la lesione del ruolo, del prestigio e delle prerogative del sindacato.
Per tutte le predette ragioni, deve ritenersi la fondatezza della domanda rivolta ad ottenere la declaratoria di antisindacalità della condotta assunta dal Dirigente scolastico del Circolo De Simone ai sensi dell’art. 6 del CCNl comparto scuola 2006/09, con conseguente condanna dello stesso alla cessazione di detto comportamento e alla non reiterazione per il futuro.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso presentato lì8.9.2009 dal Gilda degli Insegnanti –Unam scuola in persona del coordinatore provinciale di brindisi e del segretario provinciale di Brindisi e regionale per
Dichiara antisindacale il comportamento tenuto del CD. R De Simone di S. Pietro Vernotico , nella persona del dirigente in carica e, per l’effetto, ordina la cessazione e la non reiterazione dello stesso.
Pone a carico di parte resistente le spese della presente procedura, che liquida in Euro 500,00, di cui 250.00 per onorari oltre IVA e cap come per legge.
Una lavoratrice ATA ha ottenuto l'attribuzione dell'incarico specifico per assistenza all' handicap grazie alla vertenza promossa dal Segretario provinciale e Regionale prof. BARTOLO DANZI , intervenuto a sua tutela.
La stessa , nonostante avesse di fatto assistito un diversamente abile si era vista negare poi il relativo compenso,regolarmente definito in sede di contrattazione integrativa d'istituto.
La lavoratrice ha dunque promosso il tentativo obbligatorio di conciliazione presso l' U.S.P. di Bari asi sensi dell'art. 135 CCNl 2006/09.
Molto sapientemente un Dirigente scolastico di Barletta ha inteso riconoscere gli aspetti giuridici del contratto illegittimamente stipulato al 30 Giugno il luogo del 31 Agosto, con una lavoratrice ATA, il cui posto era in organico di diritto vacante e disponibile entro il 31.12.
La lavoratrice è stata assistita in conciliazione dal Prof. BARTOLO DANZI Segretario Provinciale e Regionale della struttura federale Unams scuola della Federazione nazionale Gilda Unams, che aveva fatto promuovere alla lavoratrice il tentativo obbligatorio d conciliazione ex art. 65-66 D.lgs 165/01 , presso la competente Direzione provinciale del Lavoro.
E' il caso di evidenziare come stia affiorando una "nuova tendenza" dei Dirigenti scolastici ad accettare la conciliazione, dopo un transitorio disorientamento dovuto anche alle "circolari e comunicati" del Dirigente dell' U.S.P. di Bari Dott. Lacoppola, che hanno più che altro aggrvato il contenzioso già in atto, in maniera molto massiccia.
Una scuola della BAT provincia ha subito contattato il nostro Ufficio legale allorquando l'Ufficiale giudiziario del Tribunale di Trani gli ha notificato l'atto di citazione in giudizio ex art. 700 c.p.c a tutela di un lavoratore ATa che si era visto deprivare dei mesi estivi (luglio ed Agosto) ai fini giuridici ed economici , nonostante il proprio posto fosse in organico di diritto, vacante e disponibile entro il 31.12.
Stamani la scuola ha indirizzato al Segretario Provinciale e Regionale prof. Bartolo Danzi, il decreto con cui riconosce al lavoratore in questione il punteggio relativamente ai due mesi estivi.
Il Tribunale di Trani ha accolto un altro ricorso ex art. 700 c.p.c. nella vertenza ATA patrocinata dal Segretario Provinciale e Regionale PROF. BARTOLO DANZI a tutela dei lavoratori propri assistiti.
Il Giudice del lavoro , anche questa volta, dichiarando illegittimo il termine di scadenza al 30 Giugno apposto al contratto di lavoro, ha condannato l'istituto a riconoscore la scadenza del contratto individuale di lavoro al 31 Agosto e alle spese processuali pari a oltre 700 Euro omnicomprensive di diritti Iva e c.a.
Anche questa volta sono , dunque, state disapplicate le restrittive circolari MIUR e del Dirigente dell' Ufficio scolastico provinciale dott. G. LACOPPOLA e fatta giustizia per il lavoratore ATA.

Stamani a Cerignola (FG) si sono tenute ben tre tentativi di conciliazione in sede sindacale(art. 411 c.p.c) presso un istituto scolastico. Il Dirigente scolastico ha convenuto sull'opportunità di conciliare ben tre vertenze intentate da due collaboratori scolastici, al fine di evitare ulteriori danni già perpetrati agli stessi per effetto della erronea applicazione dell'art. 4 comma 1 della L. 124/99 e dell'art.1 comma 6 lettera a) del D.M. 430/2000.
Inoltre per uno dei due lavoratori ATA si era avuto anche un ritardo nella stipula del proprio contratto individuale di lavoro, con decorrenza dopo un mese dall'inizio dell'anno scolastico, nonostante il posto fosse vacante e disponibile in organico di diritto.
Anche su questo il Dirigente scolastico ha convenuto che il ritardo imputabile all' Amministrazione non può incidere sui diritti degli interessati a vedersi riconosciuto un contratto individuale di lavoro per tutto l'intero anno scolastico.
I lavoratori sono stati validamente assistiti dal Segretario Provinciale e Regionale PROF. BARTOLO DANZI.
Altro risultato positivo nella vertenza ATA mesi estivi, nell'udienza presso il Tribunale di Bari tenutasi ieri inannzi al Giudice del Lavoro dott.ssa FAMA'. I legali del sindacato hanno concluso un accordo transattivo con il quale il Dirigente scolastico di una scuola della provinca di bari si è dichiarato disposto, con un "inedito" spirito conciliante, a riconoscere gli aspetti giuridici del contratto individuale di lavoro al lavoratore nostro assistito.
La vertenza in questione vede ormai il MIUR e le istituzioni scolastiche soccombenti in innumerevoli procedimenti ex art. 700 c.p.c. innanzi alla magistratura del lavoro competente.
Il Segretario Provinciale e Regionale per la Puglia prof. Bartolo Danzi esprime viva soddisfazione per questo nuovo successo a favore di propri assistiti.
COMUNICATO SINDACALE
Ben altri 7 art. 700 c.p.c. vinti dal nostro sindacato a tutela dei lavoratori ATA , nella vertenza promossa dal Segretario Provinciale e Regionale per la Puglia prof. BARTOLO DANZI e finalizzata al riconoscimento di un contratto sino al 31 Agosto.
I Giudici del Tribunale di Trani e di Bari hanno condannato i Dirigenti scolastici degli Istituti "Vespucci" "Caputi" , "Trani", "Garrone" di Barletta, "Montello" di Bari, "Cirillo" di Bari , "Perotti" di Bari a riconoscere gli effetti giuridici dei loro contratti individuali di lavoro stipulati illegittimamente sino al 30 Giugno , anzicchè sino al 31 Agosto, con relativa condanna alle spese ed onorari di causa liquidati in euro 700,00 più spese , iva e c.a. cadauno.
Il Prof. Bartolo Danzi esprime grande soddisfazione in merito ai risultati della vertenza in parola che vede impegnato il sindacato, in questo caso, nella lotta alla precarietà e alla lesione di diritti sacrosanti di coloro che intendono intraprendere una professione nell'ambito scolastico.
Anche in questa occasione i Giudici hanno disapplicato del tutto le innumerevoli illegittime circolari dell' U.S.P. di Bari a firma del Dott. Lacoppola , riconoscendo il diritto dei ricorrenti in base all'art. 4 della L. 124/99 ed art. 1 comma 6 lettera a) del D.M. 430/2000, attesa la vacanza del posto in organico di diritto che dava la possibiltà di un contratto per supplenza annuale sino al 31.8 e non sino al 30 Giugno.
Aveva, in presenza di alcuni alunni, offeso l'onore ed il decoro di un docente della scuola, rivolgendo all'indirizzo del medesimo la seguente frase:"è inutile parlare con quell'idiota". Il Fatto è avvenuto in data 8.11.2006.
Il malcapitato docente si era subito rivolto presso i nostri uffici di segreteria e quindi assistito dal prof. BARTOLO DANZI - Segretario provinciale e Regionale per la Puglia , sporgeva formale denuncia-querela con espressa richiesta di punizione e riserva di costituzione di parte civile per tutti i danni subiti e subendi.
Dopo le relative indagini il Sot. Procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di bari ne ha disposto il decreto di citazione a giudizio per il reato di cui all'art. 594 del C.P. .
Ciò che detta sconcerto nella presente vicenda è come in un luogo dove bisogna insegnare l'educazione e trasmettere la cultura, come è la scuola, si verificano fatti così assurdi e replorevoli.
Il nostro sindacato , impegnato da tempo nella lotta contro gli abusi e le discriminazioni subite dai lavoratori della scuola, non può che esprimere viva soddisfazione per questo ulteriore risultato a tutela del personale scolastico.
Il Dirigente scolastico dovrà rispondere come imputato nel processo penale in ordine al reato di cui all'art. 594 c.p. nell'udienza che si terrà in Tribunale a Bari il giorno 24.3.2010.