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06-11-2009

10:44 PM

TRIBUNALE DI TRANI SEZ. LAVORO accoglie altro art. 700 c.p.c nella vertenza ATA.

  • UNAMS-SCUOLA BARI- Vittoria ATA

Il Tribunale di Trani ha accolto un altro ricorso ex art. 700 c.p.c. nella vertenza ATA patrocinata dal Segretario Provinciale e Regionale PROF. BARTOLO DANZI a tutela dei lavoratori propri assistiti.

Il Giudice del lavoro , anche questa volta, dichiarando illegittimo il termine di scadenza al 30 Giugno apposto al contratto di lavoro,  ha condannato l'istituto a riconoscore la scadenza del contratto individuale di lavoro al 31 Agosto e alle spese processuali pari a oltre 700 Euro omnicomprensive di diritti Iva e c.a.

Anche questa volta sono , dunque, state disapplicate le restrittive circolari MIUR e del Dirigente dell' Ufficio scolastico provinciale dott. G. LACOPPOLA e fatta giustizia per il lavoratore ATA.

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05-11-2009

5:44 AM

VITTORIA ATA nella provincia di FOGGIA. Risolti tre casi.

  • UNAMS-SCUOLA BARI- Vittoria ATa nella provincia di Foggia

Stamani a Cerignola (FG) si sono tenute ben tre tentativi di conciliazione in sede sindacale(art. 411 c.p.c) presso un istituto scolastico. Il Dirigente scolastico ha convenuto sull'opportunità di conciliare ben tre vertenze intentate da due collaboratori scolastici, al fine di evitare ulteriori danni già perpetrati agli stessi per effetto della erronea applicazione dell'art. 4  comma 1 della L. 124/99 e dell'art.1 comma 6 lettera a) del D.M. 430/2000.

Inoltre per uno dei due lavoratori ATA si era avuto anche  un ritardo nella stipula del proprio contratto individuale di lavoro, con decorrenza dopo un mese dall'inizio dell'anno scolastico, nonostante il posto fosse vacante e disponibile in organico di diritto.

Anche su questo il Dirigente scolastico ha convenuto che il ritardo imputabile all' Amministrazione non può incidere sui diritti degli interessati a vedersi riconosciuto un contratto individuale di lavoro per tutto l'intero anno scolastico.

I lavoratori sono stati validamente assistiti dal Segretario Provinciale e Regionale PROF. BARTOLO DANZI.

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29-10-2009

11:42 PM

Vittoria ATA nella vertenza riconoscimento mesi estivi presso il TRIBUNALE DI BARI

  • UNAMS-SCUOLA BARI- Vittoria ATA

Altro risultato positivo nella vertenza ATA mesi estivi, nell'udienza presso il Tribunale di Bari tenutasi ieri inannzi al Giudice del Lavoro dott.ssa FAMA'. I legali del sindacato hanno concluso un accordo transattivo con il quale il Dirigente scolastico di una scuola della provinca di bari si è dichiarato disposto, con un "inedito" spirito conciliante, a riconoscere gli aspetti giuridici del contratto individuale di lavoro al lavoratore nostro assistito.

La vertenza in questione vede ormai il MIUR e le istituzioni scolastiche soccombenti in innumerevoli procedimenti ex art. 700 c.p.c. innanzi alla magistratura del lavoro competente.

Il Segretario Provinciale e Regionale per la Puglia prof. Bartolo Danzi esprime viva soddisfazione per questo nuovo successo a favore di propri assistiti.

 

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23-10-2009

4:48 AM

Ammnistrazione scolastica soccombente in altri 7 art. 700 c.p.c.nella vertenza ATA

  • UNAMS-SCUOLA BARI- Ancora 7 condanne ex art. 700 c.p.c. da parte del Tribunale di bari e di Trani.

COMUNICATO SINDACALE

Ben altri 7 art. 700 c.p.c. vinti dal nostro sindacato a tutela dei lavoratori ATA , nella vertenza promossa dal Segretario Provinciale e Regionale per la Puglia prof. BARTOLO DANZI e finalizzata al riconoscimento di un contratto sino al 31 Agosto.

I Giudici del Tribunale di Trani e di Bari hanno condannato i Dirigenti scolastici degli Istituti "Vespucci" "Caputi" , "Trani",  "Garrone" di Barletta, "Montello" di Bari, "Cirillo" di Bari , "Perotti" di Bari a riconoscere gli effetti giuridici dei loro contratti individuali di lavoro stipulati illegittimamente sino al 30 Giugno , anzicchè sino al 31 Agosto, con relativa condanna alle spese ed onorari di causa liquidati in euro 700,00 più spese , iva e c.a. cadauno.

Il Prof. Bartolo Danzi esprime grande soddisfazione in merito ai risultati della vertenza in parola che vede impegnato il sindacato, in questo caso,  nella lotta alla precarietà e alla lesione di diritti sacrosanti di coloro che intendono intraprendere una professione nell'ambito scolastico.

Anche in questa occasione i Giudici hanno  disapplicato del tutto  le innumerevoli illegittime circolari dell' U.S.P. di Bari a firma del Dott. Lacoppola , riconoscendo il diritto dei ricorrenti in base all'art. 4 della L. 124/99 ed art. 1 comma 6 lettera a) del D.M. 430/2000, attesa  la vacanza del posto in organico di diritto che dava la possibiltà di un contratto per supplenza annuale sino al 31.8 e non sino al 30 Giugno.

 

 

 

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20-10-2009

10:45 PM

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI RINVIA A GIUDIZIO ALTRO DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA PROVINCIA DI BARI

  • UNAMS-SCUOLA BARI- Reato di ingiuria nella scuola.

Aveva, in presenza di alcuni alunni, offeso l'onore ed il decoro di un docente della scuola, rivolgendo all'indirizzo del medesimo la seguente frase:"è inutile parlare con quell'idiota". Il Fatto è avvenuto in data 8.11.2006.

Il malcapitato docente si era subito rivolto presso i nostri uffici di segreteria e quindi assistito dal prof. BARTOLO DANZI - Segretario provinciale e Regionale per la Puglia , sporgeva formale denuncia-querela con espressa richiesta di punizione e riserva di costituzione di parte civile per tutti i danni subiti e subendi.

Dopo le relative indagini il Sot. Procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di bari ne ha disposto il decreto di citazione a giudizio per il reato di cui all'art. 594 del C.P. .

Ciò che detta sconcerto nella presente vicenda è come in un luogo dove bisogna insegnare l'educazione e trasmettere la cultura, come è la scuola, si verificano fatti così assurdi e replorevoli.

Il nostro sindacato , impegnato da tempo nella lotta contro gli abusi e le discriminazioni subite dai lavoratori della scuola, non può che esprimere viva soddisfazione per questo ulteriore risultato a tutela del personale scolastico.

Il Dirigente scolastico dovrà rispondere come imputato nel processo penale  in ordine  al reato di cui all'art. 594 c.p. nell'udienza che si terrà in Tribunale a Bari il giorno 24.3.2010.

 

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18-10-2009

12:13 AM

Dirigente scolastico del nord barese rinviato a giudizio per diffamazione aggravata.

  • UNAMS-SCUOLA BARI- Reato di diffamazione aggravata.

    

Il P.M. presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Trani , Dr Giuseppe Maralfa, esaminati gli atti del procedimento penale incardinato nei confronti di un Dirigente scolastico di una scuola del Nord barese, imputato del reato di cui all'art. 595, comma 1,2,3; 61 nn.9) ed 11) c.p. perchè abusando dei poteri e/o con violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione ricoperta di dirigente scolastico del ............, nel corso del consiglio di istituto e dunque comunicando con più persone faceva verbalizzare affermazioni dal contenunto diffamatorio, così offendendo la reputazione del prof............., docente presso lo stesso istituto e pertanto pubblico ufficiale, ne ha disposto così, il decreto di citazione a giudizio (art. 550-552 c.p.)

La vicenda si incardina nel mobbing subito dal prof..................nostro assistito, il quale si era rivolto presso i nostri uffici per richiedere tutela da molteplici atti discriminatori , e innumerevoli  vessazioni da lui subite , poi sconfinate anche  in una sanzione della censura (irrogata dall'organo preposto senza la preventiva contestazione disciplinare, su fatti infondati) impugnata con ricorso gerarchico al MIUR , ed in un avvio del procedimento di incompatibilità ambientale del tutto inesistente e parimenti destituito di ogni fondamento giuridico.

Il Dirigente scolastico dovrà quindi rispondere innanzi al Giudice Penale del reato  di diffamazione aggravata commessa nei confronti del docente nella sua qualità di pubblico ufficiale, nel processo che avrà avvio il giorno 8 luglio 2010.

 

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12-10-2009

5:41 AM

Vittoria ATA nella vertenza riconoscimento mesi estivi

  • UNAMS-SCUOLA BARI- ANCORA una vittoria ATA.

Stamani si sarebbe dovuta tenere l'udienza relativa ad un ricorso ex art. 700 c.p.c. presso il Tribunale di Trani promosso da un collaboratore ATA nei confronti di una scuola di Trani, finalizzato al riconoscimento del proprio contratto individuale di lavoro dal 1.7.2009 al 31.8.2009 poichè illegittimamente stipulato sino al 30.6.09.

La scuola subito dopo la notifica del ricorso in parola ha in autotutela provveduto a riconoscere a livello giuridico ed economico il periodo suddetto, facendo così cessare la materia del contendere.

E' forse un primo segnale in positivo?

Il Segretario Provinciale e Regionale prof. BARTOLO DANZI esprime l'ennesima soddisfazione per l'esito favorevole al lavoratore sopra descritto, che dimostra come sempre più va cristallizzandosi una Giurisprudenza favorevole al lavoratore , nella fattispecie in esame, e forse anche un "nuovo" spirito di autotutela della stessa Ammnistrazione

E' ora che l'Amministrazione cambi registro ed anzicchè innescare ostruzionismi inutili, che ledono solo l'interesse pubblico e finiscono per gravare sulle casse dello Stato, si decida ora, a rivedere le proprie posizioni ricomponendo  il dialogo  al fine di giungere ad una pax sindacale.

 

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11-10-2009

7:08 AM

Inclusione a pettine da Sentenza viziate da difetto di giurisdizione.Subito emendamento.

  • UNAMS-SCUOLA BARI- Emendamento forse subito.

 

a cura del Segretario Provinciale e Regionale prof. Bartolo Danzi

La confusione sulle graduatorie ad esaurimento dopo la sentenza del Consiglio di Stato apre scenari che rischiano di arrecare enorme confusione, più di quella che già è presente nella scuola italiana.

Come noto la Gilda UNAMS ha espresso una posizione contraria all'inserimento a pettine nelle graduatorie ad esaurimento perché ciò costituirebbe, sul piano almeno potenziale, una grave lesione dei diritti e degli interessi di chi è già inserito o è già stato nominato o immesso in ruolo, determinando una pesante compromissione dell'anzianita maturata nella graduatoria di riferimento, di chi vi è inserito da tanti anni.

Difatti , almeno potenziale data l'impossibilità da parte dell'Amministrazione di operare revoche di rapporti di lavoro  contrattualizzati, non essendovi potere autoritativo per i contratti di natura privatistica da prte di uno dei due contraenti (datore di lavoro pubblico e lavoratore).

Di fronte alla recente sentenza del Consiglio di Stato che ha accolto i ricorsi dei precari organizzati dall'ANIEF contro le normative vigenti e a favore dell'inserimento a pettine, abbiamo richiesto  con forza un intervento urgente del Governo per evitare l'annullamento delle attuali graduatorie.

 Non osiamo pensare alle gravissime ripercussioni sul funzionamento della scuola in generale e sul diritto dei precari e degli alunni.

Riteniamo che vi siano oggettivi vizi giuridici nel ricorso operato, fatto che consentirebbe di aprire ulteriori contro ricorsi presso il Giudice del Lavoro innescando una lotta tra poveri senza fine.

Infatti secondo recenti sentenze della Corte di cassazione sez. Unite la competenza in merito alle graduatorie ad esaurimento non spetta alla magistratura amministrativa, ma a quella ordinaria essendo il nostro rapporto di lavoro privatizzato e perché le graduatorie ad esaurimento non sono considerabili come normali procedure concorsuali (cioè tradizionali concorsi pubblici finalizzati all'assunzione).

Difatti ha in più occasioni ribadito che il riparto di giurisdizione dipende dal petitum sostanziale, e risulta consequenziale rispetto alla mutata natura dei poteri datoriali a seguito della privatizzazione del rapporto d'impiego pubblico.

Solo una volta esclusa l'appartenenza delle graduatorie permanenti al novero delle “procedure concorsuali”, la Cassazione si riporta al criterio “pietrificato”, collocando le graduatorie stesse nell'ambito «delle determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato», poiché costituite da atti che non possono essere ascritti «ad altre categorie di attività autoritativa (identificata dal  D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1).

Dunque  le graduatorie permanenti  poiché non costituiscono procedure concorsuali in senso stretto (argomentazione primaria) né sono riconducibili ad atti di macro-organizzazione (argomentazione secondaria) sono devolute alla Giustizia ordinaria.

Conseguientemente le Sentenze del Consiglio di Stato e del TAR  sarebbero ingiuste e non compatibili con l'attuale ordinamento.

La confusione in cui versa ora l'Italia sulla fattispecie aiuta coloro che  stanno cercando di far passare il principio dell'assunzione discrezionale da parte dei Dirigenti che avrebbero solo l'obbligo di “attingere” dalle graduatorie. Pertanto chiediamo al Ministro di porre fine a questo scempio che sta minando pesantemente la scuola italiana, con l'effettuazione di un emendamento che riporti ordine.

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10-10-2009

12:27 PM

Scuola: videosorveglianza contro atti vandalici

  • UNAMS-SCUOLA BARI- D.lgs 196/03

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Esaminata la richiesta di verifica preliminare presentata dalla provincia di Verona ai sensi dell'art. 17 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

1. Trattamento di dati personali mediante un sistema di videosorveglianza denominato Scuole sicure - sintesi del progetto, finalità del trattamento e soggetti coinvolti.
La provincia di Verona ha sottoposto ai sensi dell'art. 17 del Codice in materia di protezione dei dati personali, il progetto denominato "Scuole sicure" con il fine di "tutelare la sicurezza del patrimonio scolastico e delle aree limitrofe, in modo da ottimizzare i risultati dell'azione di contrasto e di repressione della microcriminalità, di atti vandalici e di bullismo" in relazione alle esigenze di:

  • rilevare e ricostruire atti vandalici e di danneggiamento delle strutture scolastiche di proprietà dell'amministrazione provinciale;
  • dissuadere da comportamenti contrari all'ordinamento giuridico o da atti di teppismo;
  • tutelare il patrimonio contenuto nei plessi scolastici;
  • aumentare il senso di sicurezza percepito;
  • responsabilizzare gli studenti.

La presente richiesta di verifica preliminare, avanzata su iniziativa della provincia, attiene all'installazione di un impianto di videosorveglianza presso l'Istituto scolastico Galileo Ferraris di Verona e si inserisce, quale progetto pilota, in uno più ampio, finanziato dalla regione Veneto, che vede il coinvolgimento di altri undici istituti scolastici superiori della provincia, non ancora definitivamente individuati.

Secondo quanto affermato dalla provincia, episodi di vandalismo con danneggiamento del patrimonio scolastico ed atti di bullismo accaduti nell'anno 2007 nella provincia di Verona avrebbero indotto alcuni dirigenti scolastici di istituti superiori ad invocare l'installazione di sistemi di videosorveglianza.

Nell'evidenziare che, dalla documentazione allegata, il progetto in esame presenta punti di disallineamento con il progetto complessivo discusso presso la Giunta regionale del Veneto e approvato con delibera n. 162/2008, va chiarito che la presente verifica preliminare attiene esclusivamente al progetto pervenuto relativo alla installazione di telecamere presso l'istituto Galileo Ferraris senza alcuna connessione e senza entrare nel merito del progetto complessivo di cui si è accennato.

Per le sue caratteristiche, il sistema di videosorveglianza proposto e appresso descritto, costituirebbe un efficace strumento di prevenzione contro gli atti di vandalismo dentro e fuori la scuola.

Il progetto sarebbe rispettoso della privacy degli studenti – segnatamente dell'art. 96, comma 2, del Codice e dei principi ivi espressi - e delle prescrizioni fornite nel provvedimento generale sulla videosorveglianza. La Provincia in particolare, ritiene rispettato il principio di proporzionalità affermando "che altri sistemi diversi dalla videosorveglianza, si sono rivelati spesso inadeguati alla soluzione di certe situazioni o alla ricostruzione degli eventi accaduti all'interno o all'esterno degli edifici scolastici" e ribadisce che il progetto – pur rispettoso della privacy – intende preservare un adeguato controllo degli edifici e dei luoghi pubblici frequentati dai giovani in età formativa, al fine di contrastare eventuali "atteggiamenti disdicevoli, violenti o pericolosi".

1.2 Caratteristiche tecnico-organizzative del sistema centralizzato
Il progetto pervenuto, il cui studio di fattibilità è stato affidato ad una società di consulenza, prevede il posizionamento di n. 6 telecamere (fisse o brandeggiabili) in aree perimetrali esterne all'edificio scolastico dell'Istituto scolastico Galileo Ferraris, soggette al pubblico passaggio o non sorvegliate dal personale ATA della scuola, con le seguenti caratteristiche, dichiarate dall'amministrazione:

  • le immagini sono archiviate automaticamente senza che esse possano essere visualizzate in tempo reale;
  • le riprese sono effettuate solo in aree esterne alla scuola;
  • il sistema non inquadra dettagli dei tratti somatici degli interessati;
  • le zone oggetto di videosorveglianza sono segnalate da appositi cartelli;
  • le telecamere entrano in funzione solo in orario in cui le strutture scolastiche non sono presidiate da personale in servizio (indicativamente dalle ore 22,00 alle ore 6,30);
  • la visualizzazione delle immagini è consentita solo su richiesta dell'Autorità giudiziaria al responsabile, agli incaricati del trattamento designati, agli appartenenti alle Forze di polizia;
  • la conservazione dei files delle immagini avviene per un periodo di 72 ore al termine del quale saranno cancellati mediante sovrascrittura;
  • installazione di un software di visualizzazione delle immagini e gestione delle telecamere sul PC posto nell'ufficio di presidenza dell'istituto.

Nel solo caso di segnalazione di furti, atti di vandalismo o di eventi dannosi per il patrimonio pubblico, è prevista la riproduzione delle immagini su supporto magnetico per essere messe a disposizione dell'Autorità di polizia o dell'Autorità giudiziaria.

1.3 Titolari, responsabile e incaricati del trattamento
Titolare del trattamento è la provincia di Verona con il compito di nominare il responsabile del trattamento nel dirigente della polizia provinciale.

Incaricato del trattamento dei dati per la provincia è il responsabile dell'U.O. progetto sicurezza del Corpo di polizia provinciale; incaricato del trattamento dei dati per l'Istituto scolastico Galileo Ferraris è il dirigente scolastico, anche se non viene specificata in dettaglio l'ampiezza dei suoi compiti. Ai responsabili e agli incaricati sono affidate le misure di sicurezza per la custodia del server di registrazione delle immagini e in particolare la tenuta delle chiavi del locale in cui esso verrebbe custodito.

1.4 Misure di sicurezza
La riproduzione delle immagini - nei soli casi previsti – avviene da parte degli incaricati, solo con il previo consenso del responsabile. Oltre a custodire il server in un locale protetto, sono previste ulteriori misure di sicurezza del server consistenti in sistemi anti-manomissione ed utilizzo e software di autenticazione a due fattori (strong autentication). La trasmissione delle immagini dalle telecamere al server avviene mediante segnale video criptato, attraverso la rete telematica. V'è infine l'impegno formale da parte della provincia ad osservare le disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali (nonché di quelle civili e penali in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità e dell'immagine e delle norme in materia di tutela dei lavoratori).

1.5 Informativa
La presenza degli impianti di videosorveglianza viene segnalata a cura della provincia di Verona mediante affissione di appositi cartelli posizionati nelle immediate vicinanze dei luoghi ripresi, pur non specificando se, trattandosi di riprese in orario notturno, siano state previste modalità di visibilità, anche notturna, dei cartelli che, per avere una loro validità, devono essere chiaramente visibili e andrebbero posizionati prima dell'area video sorvegliata.

2. I principi di necessità, liceità, finalità e pertinenza nel trattamento dei dati personali sottoforma di immagini
2.1. La raccolta e la registrazione di immagini mediante impianto di videosorveglianza, utilizzate per verifiche e raffronti, sono da considerare trattamento di dati personali riconducibili ai singoli interessati (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice). In particolare, per quanto concerne la videosorveglianza, occorre tenere presente il Provvedimento a carattere generale sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004 (doc. web n. 1003482) nel quale sono contenuti prescrizioni e principi da rispettare perché il trattamento possa essere considerato lecito. La liceità del sistema deve essere pertanto valutata sul piano della conformità ai principi di finalità, necessità, proporzionalità, e correttezza (artt. 3 e 11 del Codice).

La provincia di Verona ha fatto presente che gli strumenti elettronici proposti perseguono scopi di controllo degli edifici e dei luoghi pubblici frequentati dai giovani in età formativa, al fine di rilevare e ricostruire atti vandalici e di danneggiamento delle strutture scolastiche di proprietà dell'amministrazione provinciale. Le telecamere dovrebbero servire da deterrente per comportamenti contrari all'ordinamento giuridico o per atti di teppismo. Verrebbe perseguita inoltre la tutela dei beni contenuti nei plessi scolastici. La videosorveglianza infine perseguirebbe in generale l'intento di aumentare il senso di sicurezza percepito.

Limitatamente alla tutela del patrimonio, le caratteristiche tecniche, le misure di sicurezza, le modalità di attivazione delle telecamere, la registrazione delle immagini e la loro eventuale riproduzione - salvo le prescrizioni di cui appresso -, appaiono equilibrate e rispettose dei principi di necessità, liceità e pertinenza e in linea con il Provvedimento generale del 29 aprile 2004 sulla videosorveglianza per quanto riguarda le misure poste a salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità degli studenti dal momento che le riprese vengono effettuate solo fuori dall'orario scolastico, la visualizzazione delle immagini è sottoposta a rigorose condizioni, la durata della registrazione è limitata.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

preso atto della volontà della provincia di Verona di installare un sistema di videosorveglianza presso l'Istituto scolastico Galileo Ferraris di Verona come descritto in premessa, ritiene, ai sensi degli artt. 17 e 154, comma 1, lett. c) il trattamento sopra descritto lecito e conforme alle prescrizioni contenute nel provvedimento generale di questa Autorità sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004, limitatamente alla finalità di tutela del patrimonio, e prescrive alla provincia ai sensi dell'art. 17  del Codice di adottare i seguenti accorgimenti e misure:

a) definire, in accordo con il dirigente scolastico, gli orari di funzionamento delle telecamere per il caso che vi siano delle attività all'interno della scuola che potrebbero iniziare o concludersi in coincidenza con l'orario di attivazione delle telecamere. In tali casi la loro attivazione deve essere posticipata alla conclusione dell'evento;

b) la visualizzazione delle immagini concernenti eventi criminosi deve essere consentita alle sole Forze di polizia e all'Autorità giudiziaria, limitando i compiti degli incaricati alla sola riproduzione delle immagini su supporto magnetico;

c) limitare l'angolo di ripresa delle telecamere ai soli muri perimetrali dell'edificio, ai punti d'accesso e cortile interno, con esclusione delle aree esterne circostanti l'edificio;

d) prevedere idonee modalità di visibilità, anche notturna, dei cartelli contenenti l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice e del punto 3.1 del Provvedimento generale sulla videosorveglianza, da posizionare prima dell'area video sorvegliata;

Trattandosi di un progetto da adottare anche in altri istituti scolastici della provincia, si fa presente che qualora le caratteristiche dei sistemi di videosorveglianza da installare nei singoli istituti scolastici corrispondano a quelle del presente progetto (per modalità di attivazione, limiti, misure di sicurezza), non è necessario che la Provincia sottoponga alla verifica preliminare di questa Autorità i singoli progetti, nei limiti qui definiti.

Roma, 4 settembre 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi

 
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10-10-2009

5:15 AM

Come volevasi dimostrare........TRibunale di Trani accoglie ancora tre articoli 700 c.p.c. nella vertenza ATA

  • UNAMS-SCUOLA BARI- Vittoria ATA...all'ennesima potenza...

Tralasciando commenti su comunicati piuttosto " suggestivi" apparsi qualche giorno fa sul sito dell' U.S.P. di Bari , il Tribunale di Trani ha accolto altri tre art. 700 c.p.c condannando le scuole S.Giovanni Bosco, la S.M.S. Salvemini di Andria e l' VIII Circolo Didattico Rosmini di Andria a riconoscere a tre lavoratori ATA il prolungamento del proprio contratto di lavoro  dal 1.7.2009 al 31.8.2009, sia a livello girudico che economico.

La vertenza è stata attivata dal prof. Bartolo Danzi Segretario Provinciale e Regionale per la Puglia della struttura federale della Federazione Nazionale Gilda Unams a tutela dei lavoratori ATA.

Ancora una volta è stata sconfessata l'erronea impostazione dell' U.S.P. di Bari che ha diffuso tutta una serie di circolari con cui ha indotto in errore le scuole interessate dalla vertenza invitandole  a non conciliare e di resistere alla lite, anche a fronte di una proposta del Segretario Provinciale e Regionale prof. Bartolo Danzi che aveva richiesto una sanatoria generalizzata  almeno sul riconoscimento giuridico.

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