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03-12-2008

4:47 AM

GILDA UNAMS. Chiarimenti . Risposta al Dirigente dell' U.S.P. di Bari

  • UNAMS-SCUOLA BARI- "relazioni sindacali"

    FEDERAZIONE NAZIONALE GILDA UNAMS

     Confederazione Gilda UNAMS

 

                                                                                                             


                                                            

 

              

 

      - struttura federale -

          SEGRETERIA PROVINCIALE

     E REGIONALE PUGLIA

 

    Bari   fax 080/2140429  - B.A.T.   fax 08831950158   - Brindisi   fax 0831/1810357

    Foggia  fax 0881/1880417 -   Lecce   fax 0832/1830167 - Taranto  fax 099/9871108

 

 

Prot. 920 Segr.Prov.Reg/08

 

Bari li, 2.12.2008

 

 

Al Dirigente 

dell'U.S.P. di Bari

 

e p.c. Ai Dirigenti scolastici di ogni ordine e grado della

Provincia di BARI

 

E p.c. All' Ufficio scolastico regionale per la Puglia

Direzione Generale

Bari

 

E p.c. Al M.I.U.R

ROMA

 

 

 

Oggetto: richiesta di rimozione dal sito www.uspbari.net  della nota 382 RISERVATA  UFFICIO DISCIPLINA  del 20.11.2008. Chiarimenti

 

 

 

Con la presente si contesta integralmente la nota in oggetto con cui Ella ha ritenuto  di dover rendere di pubblico dominio fatti e circostanze di carattere endosindcale,  senza la preventiva consultazione ed approvazione specifica al trattamento dei dati da parte della scrivente struttura federale, contravvenendo alle disposizioni  in materia di privacy di cui al T.U D.lgs 196/03.

Infatti, sebbene siano stati omessi i dati identificativi nominativi , la relativa carica sindacale  riportata nella nota in oggetto è idonea,  di per sé, a consentire la individuazione dello stesso nominativo dello scrivente.

Resta comunque del tutto incomprensibile come Ella abbia ritenuto di interloquire su fatti di natura sindacale , addirittura con protocollo RIS. “UFFICIO DISCIPLINA” atteso che  non sembra  sia legittimato tale Ufficio ad occuparsi delle materie relative alle “relazioni sindacali”.

L’intervento operato dalla S.V. al fine dell’asserito chiarimento a “numerosi” quesiti sollevati da Dirigenti scolastici “circa l’individuazione , nell’ambito dell’ O.S. Gilda UNAMS, dei soggetti titolari di prerogative sindacali legittimati a nominare i terminali associativi nelle singole istituzioni scolastiche, nonché a gestire il monte ore di permessi sindacali retribuiti”, non trova alcun legittimo riscontro , perchè questa O.S. ha sempre operato secondo quelli che sono precisi accordi federativi interni e specifiche prerogative discendenti dalla legge e non per gentile concessione della Gilda degli Insegnanti, solo suo principale federato.

In ordine ai permessi sindacali fruiti dai legittimi rappresentati appartenenti a questa struttura federale, questi sono sempre stati sino ad ora predisposti direttamente dal PRESIDENTE NAZIONALE della FEDERAZIONE GILDA UNAMS , organo garante della medesima Federazione, che quindi  ha riconosciuto, conseguentemente, la validità degli accreditamenti operati da questa struttura federale.

D’altronde, si ricorda che codesto U.S.P.  non è sede deputata alla contrattazione e pertanto non appare affatto plausibile ogni sua interferenza , (rectius: preoccupazione) di chiarimenti in tal senso ai dirigenti scolastici dell’autonomia.

Circa il potere di rappresentanza in sede di trattativa d’istituto deve rilevarsi che il Consiglio Nazionale  della Federazione Gilda UNAMS ha approvato nella seduta del 6 Maggio 2008 le regole “per la buona convivenza sul territorio” tra le diverse strutture della Federazione, stante le problematiche interne tra federati.

Al punto 4)  della nota che riporta tali regole federali (presenti sul sito www.gilda-unams.it al link organi statutari) si evince che “A livello di contrattazione di istituto ogni struttura operativa[ n.d.r.  tra cui la scrivente] assisterà le proprie R.S.U.”

 

Al punto 5) del medesimo testo si dice che “In mancanza di RSU il compito viene assunto dalla struttura con il maggior numero di iscritti”.

Si precisa all’uopo che la scrivente struttura federale. ha conseguito nelle ultime elezioni 2006 diversi seggi R.S.U nelle scuole della provincia di BARI e non solo.

Va da sé che alla luce del predetto regolamento federale la rappresentanza in sede di contrattazione d’istituto nelle scuole in cui risultano elette RSU appartenenti alla scrivente struttura federale  spetta senza ombra di dubbio alla UNAMS-scuola per conto della GILDA UNAMS.

In assenza di RSU il compito di rappresentare la federazione in sede di trattiva d’istituto spetta alla struttura federale con maggior numero di iscritti nell’istituto scolastico.

 

 

 

 

Si precisa altresì che le predette regole federali sono state emanate dal Consiglio Nazionale in data 6 Maggio 2008, quindi dopo il 1° Febbraio 2008 , data di costituzione della neo Federazione Gilda UNAMS.

Inoltre ,occorre puntualizzare che ai sensi dell’art. 2 dello STATUTO FEDERALE ,altrimenti consultabile sul sito www.gilda-unams.it al link Organi Statutari, la Federazionè è si soggetto politico unitario, ma si articola in strutture organizzative “autonome” alle quali sono garantite autonomia organizzativa e patrimoniale , la partecipazione democratica alla vita associativa e a mente dell’art. 1 delle succitate regole federali a tutte le componenti la Federazione “deve essere garantito l’accesso alle prerogative sindacali a livello provinciale e regionale”.

Lo scrivente dirigente sindacale federale responsabile provinciale e regionale  della struttura federale GILDA UNAMS  “Unams-scuola” , pertanto, gode di tutte le prerogative sindacali ed è titolato a nominare  propri dirigenti sindacali, nonché  terminali associativi facenti capo alla propria struttura. Per precisi accordi interni dovrà essere destinata dalla Federazione, una quota di permessi  alle varie strutture federali computati in termini di ore sulla base della rappresentatività sul territorio.

Infine appare opportuno far presente che ai sensi dell’art.10 dello Statuto federale il Presidente Nazionale sottoscrive unitamente al Coordinatore nazionale tutti gli atti di rilevanza esterna tra cui le lettere istituzionali.

Non risultano , peraltro, ad oggi essere stati ancora espletati i congressi previsti dal precitato Statuto, per le elezioni degli Organi Statutari della Federazione a livello provinciale e regionale, nonché del coordinatore provinciale e regionale  federale  che non risultano validamente  ancora eletti.

Conseguentemente si precisa infine che non risulta, allo stato, validamente approvato alcun regolamento provinciale e regionale della Federazione Gilda Unams, in assenza degli organi Statutari provinciali e regionali , ragion per cui quanto esternato nella nota a cui si risponde risulta frutto di interpretazione unilaterale privo di ogni valenza giuridica.

 

Alla luce di tanto si chiede che la S.V. proceda urgentemente  alla immediata rettifica di quanto pubblicato sul sito www.uspbari.net con trasmissione ovvero con pubblicazione della presente nota sul citato sito.                                                        

F.To Il Segretario Provinciale e Regionale

Unams-scuola

prof. Bartolo Danzi


Salvezze illimitate.

 

 

 

 

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03-12-2008

3:43 AM

Sei Collaboratori scolastici licenziati vincono vertenza contro istituto di PUTIGNANO (BA)

  • UNAMS-SCUOLA BARI- Vittorio ATA presso U.S.P. di BARI

 

In data 2 Dicembre 2008 si è tenuta l'udienza di conciliazione ex art. 135 CCNL 2006/09 presso l'U.S.P. di Bari intentata avverso il licenziamento di ben tre dei sei collaboratori scolastici licenziati da un Dirigente scolastico di Putignano. Lo stesso aveva pensato bene di "revocare" il contratto individuale di lavoro stipulato con i medesimi sino alla nomina dell'avente diritto (art. 40 L. 449/97)individuandoli da una graduatoria di messa a disposizione, ritenendo erroneamente che l'avente diritto  fosse, in realtà, da individuare dalle graduatorie dell'Ufficio di collocamento.

Si costituivano i lavoratori in udienza conciliativa con l'assistenza del loro sindacalista di fiducia Segretario Provinciale e Regionale prof. BARTOLO DANZI che deduceva quanto segue per ciascuno di essi.

 

Con provvedimento del Dirigente scolastico datato 08.09.2008 l’istante veniva individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 44 del CCNL del 29 novembre 2007 per il comparto scuola, attingendo dalla graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di personale ATA per il profilo professionale di collaboratore scolastico.

La stipula del predetto contratto individuale di lavoro avveniva in data 8.9.2008 con prot. 7057 , su posto vacante in organico di diritto e “sino alla nomina  dell’avente diritto” mediante scoarrimento delle graduatorie di terza fascia istitutite ex D.M. del 26.06.2008 n. 59.

In data 10 Ottobre 2008 con atto prot. 8152/B10 il Dirigente scolastico in parola comunicava all’odierna istante la risoluzione  e rescissione unilaterale del predetto rapporto di lavoro.

 

                                                                        

DIRITTO

 

 

Il comportamento del Dirigente scolastico deve ritenersi illegittimo.

 

In via preliminare appare opportuno ricordare che, alla luce delle innovazioni introdotte dalla riforma della  disciplina del pubblico impiego, va esclusa la permanenza in capo alla Pubblica amministrazione datrice di lavoro di poteri esercitabili secondo i canoni della discrezionalità e ciò in quanto il rapporto di lavoro si fonda   su base paritetica (in tal senso Cass. 24 febbraio 2000, n.41).

Logica conseguenza di tale principio è che il datore di lavoro pubblico, nell’ambito della gestione del rapporto di lavoro, opera con i poteri del privato datore e quindi gli è preclusa la possibilità di adottare unilateralmente modifiche , limitazioni del contratto di lavoro, rescissioni, revoche. (Cfr Corte di Appello di Catanzaro).

D’altro canto in tal senso, depone decisamente la disposizione di cui all’art. 4 comma 2 d.lgs 29/93 (ora art. 5 comma 2 d.lgs 165/2001) laddove statuisce che "nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’art. 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e poteri del privato datore di lavoro".

Per altri versi, come chiarito da una recente nota autorevole del MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria prot. 14873 del 8.7.2004 , non va, peraltro sottaciuto in questa sede , "che modifiche di posizioni soggettive disposte d’ufficio, non sono da ritenere legittime in quanto espressioni di potere autoritativo dell’Amministrazione non più configurabile per atti di gestione(contratti individuali di lavoro) che non sono atti amministrativi, bensì atti di diritto privato.

L’amministrazione nella gestione del rapporto di lavoro, agisce quindi con i poteri e la capacità del privato datore di lavoro.

Alla luce di quanto innanzi deve ritenersi illegittima e nulla la revoca operata anche se astrattamente in “autotutela” da parte del Dirigente scolastico , del contratto individuale di lavoro . poiché avvenuta unilateralmente e  applicabile se non ad atti ammnistrativi per cui la P.A. continua  ad avere e ad esercitare potere autoritativo.

L’ulteriore profilo di illegittimità emerge ove si consideri che a tutt’oggi non risulta pubblicata la graduatoria di terza fascia per il collaboratori scolastico ex D.M. n. 59/08 , ragion per cui la clausola di scadenza del contratto individuale di lavoro che doveva essere rispettata dal Dirigente scolastico così come pattuita con l’istante , da titolo alla medesima di essere in servizio sino alla individuazione dell’avente diritto dalle nuove graduatorie terza fascia, con tutte le conseguenze di natura giuridico ed economiche che ne discendono.

Tanto premesso l’istante, ove il Dirigente scolastico non intenda ripristinare il rapporto di lavoro, chiede, a titolo di risarcimento danni, la corresponsione economica ed il riconoscimento giuridico dalla data di cessazione determinata dal Dirigente scolastico sino alla individuazione dell’avente diritto dalla graduatoria di terza fascia.

Nel caso il Dirigente scolastico ritenga di ripristinare il rapporto di lavoro chiede il risarcimento danni sino alla data della eventuale riassunzione in servizio.

A tal fine delega all’espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione il dirigente sindacale  GILDA UNAMS prof. BARTOLO DANZI , Segretario Provinciale e Regionale della UNAMS-scuola struttura federale autonoma della Federazione Gilda UNAMS, con sede PROVINCIALE E REGIONALE in BARI alla Via R. Da Bari n. 145 – 70125 BARI – fax 0802140429, conferendogli I PIU’ AMPI POTERI DI LEGGE.

Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 196/03 si oppone a qualunque intromissione e partecipazione (anche esterna) di terzi soggetti non legittimati per delega dalla scrivente , al presente tentativo obbligatorio di conciliazione.

 

Estratto del VERBALE DI CONCILIAZIONE

 Il prof. Danzi a mero titolo conciliativo , propone di far luogo al riconoscimento giuridico della supplenza in questione per il periodo dal 13.10.2008 alla data di assunzione dell'avente diritto individuato dalle graduatorie di III fascia per collaboratore scolastici ex D.M. n.59/08, di prossima pubblicazione, con rinuncia , da parte dell'interessato, qualsiasi pretesa di carattere economico.

 

Il Dirigente scolastico ...prof............pur essendo convinto della piena legittimità del proprio operato , dichiara di accogliere la proposta conciliativa formulata dal prof. B. DANZI , senza riconoscimento alcuno della fondatezza della pretesa avanzata dalla sig.ra....., al solo fine di evitare l'alea di un eventuale  giudizio , nonchè per non deluderele apettative di lavoro dell'interessata.

In virtù di quanto precede, si da atto  -con la sottoscrizione del presente verbale - che è stato esperito con esito positivo, il tentativo obbligatorio di conciliazione.

Il Dirigente scolastico ha tenuto a sottolineare che intende estendere tale giudicato anche agli altri lavoratori lecenziati che non avevano promosso il tentativo obbligatorio di conciliazione.

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20-11-2008

3:04 AM

Condannato dal TAR Puglia Lecce l' Ufficio Scolastico Provinciale di Brindisi

  • UNAMS-SCUOLA BARI- Gli atti concorsuali sono sempre accessibili: Importante sentenza

Il Tar Puglia sez. di Lecce con sentenza del 30 Ottobre 2008 ha riconosciuto il diritto di accesso ad atti di procedura concorsuale gestiti dall' U.S.P. di Brindisi sul quale si era formato silenzio rigetto, condannando lo stesso U.S.P. di Brindisi a 750 Euro di spese legali oltre I.V.A. e C.A.P. nelle misure di legge.Veniamo ai fatti: L' U.S.P. di Brindisi per delega ricevuta formulava per il personale ATA le graduatorie permanenti a.s. 2008/09 meglio conosciute come gradutorie dei 24 mesi di servizio.

Da tale procedura veniva escluso il sig. C.C. il quale ai sensi della L. 241/90  e successive modificazioni ed integrazioni esercitava il diritto di accesso motivato agli atti degli altri concorrenti al fine di verificare la regolarità della procedura ed eventualmente instaurare contenzioso nel merito.

A tale richiesta si formava il silenzio-rigetto avverso il quale veniva esperito il rimedio giurisdizionale previsto dall'art. 25 della L.241/90 innanzi al TAR competente.

Infatti ha osservato il TAR che nel caso di richieste di accesso agli atti concorsuali e paraconcorsuali non è pensabile opporre un rigetto per motivi di riservatezza dei dati degli altri concorrenti essendo tali atti (curricula, titoli,pubblicazioni, ecc.) per la loro natura pubblici in quanto relativi ad una attività di valutazione di tipo comparativo nell'ambito di una procedura "lato senso" concorsuale.

La vicenda comunque comporta una riflessione: nonostante l'invito dei delegati sindacali rivolti all'U.S.P. di Brindisi lo stesso ha inteso far instaurare un contenzioso che si è poi riflesso negativamente sull'erario: tanto poi paga pantalone!

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09-11-2008

3:57 AM

BRUNETTA E LE PROMESSE….NON MANTENUTE

  • UNAMS-SCUOLA BARI- Rinnovo biennio economico 2008/09

 

Prof. BARTOLO DANZI – Segretario Provinciale e Regionale UNAMS-scuola PUGLIA struttura federale della Federazione Nazionale Gilda UNAMS.

 

Con i soldi risparmiati nella lotta ai fannulloni creeremo un fondo per incrementare le risorse da ridistribuire nel rinnovo dei contratti del “Pubblico Impiego” fra cui la scuola, aveva “ tuonato” qualche mese fa il Ministro della Funzione Pubblica !

Ma a parte le dietrologie , gli slogan pubblicitari….e purtroppo, gli scarsi risultati, resta ancor più evidente il “misero” atto di indirizzo appena emanato per il rinnovo del biennio economico 2008/09 relativo al CCNL comparto scuola, in cui v’è poco e niente per far fronte al sempre più crescente aumento del costo della vita, ai carichi di lavoro del personale scolastico e alla stabilità dei precari.

Gli aumenti proposti non coprono per nulla accettabilmente la percentuale di inflazione, la vacanza contrattuale che, peraltro, resta quasi del tutto riassorbita.

In buona sostanza, il prossimo mercoldì presso l’ARAN la trattativa partirà  da dati e proposte del Governo assolutamente inacettabili : premiare con il salario accessorio, fra l’altro, i “più meritevoli” con quanto risparmiato dai tagli, senza parlare di come dovrà avvenire il sistema di valutazione dei “meritevoli”ed anzi, addirittura determinarlo già in partenza! E su quali basi?

Pura fantascienza….

L’atto di indirizzo di Brunetta risulta oltre modo derogatorio peggiorativamente rispetto a quanto contenuto nel CCNl del 2006, ove si consideri che non risulterà operativa la valorizzazione della carriera professionale dei docenti (art. 24) e la progressiva equiparazione tra personale a tempo indeterminato e quello a tempo determinato , nell’ottica di una conseguente e dovuta stabilizzazione.

Sia consentita una battuta a questo punto: fannullone può essere anche colui che promette e non mantiene !

 

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04-11-2008

5:41 AM

Docente ottiene il pagamento della giornata libera e della domenica, ed arretrati contrattuali CCNl 2006/09.

  • UNAMS-SCUOLA BARI- Vittoria presso U.S.P. di BARI

Vittoria presso l' U.S.P. di Bari di un docente precario assistito in conciliazione dal sindacalista di fiducia prof. BARTOLO DANZI, al fine di ottenere il pagamento da un istituto scolastico di MONOPOLI delle giornate del 9.6.2007 (giornata libera) e del 10.6.2007 (domenica) a seguito di contratto individuale di supplenza, stipulato restrittivamente sino all'8.6.2007. Inoltre la scuola aveva pure omesso il pagamento degli aumenti contrattuali previsti ai sensi del predetto CCNL 2006/09.

Tale diritto del docente è stato rivendicato in applicazione dell'art. 40 del CCNL scuola 2006/09 e dell'art. 2109, comma 1  C.C., il cui ritardato pagamento ha determinato l'onere per la scuola del pagamento degli interessi di rivalutazione monetaria e legale su tutte le somme non ancora percepite dal lavoratore in parola.

Il Dirigente scolastico chiamato in causa ha ritenuto di aderire alle richieste del lavoratore rinocnoscendo , come per legge, anche la corresponsione degli interessi di rivalutazione monetaria e legali. La motivazione della proposta diviene dalla considerazione che all'epoca in cui venne stipulato il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con il docente non emergeva ancora con chiarezza la sussistenza del diritto, come successivamente sancito in maniera esplicita, e con effetto retroattivo, dal vigente CCNL 2006/09 del Comparto scuola. Inoltre il Dirigente scolastico ha aggiunto che il "ritardo" sulla corresponsione degli aumenti contrattuali - pur spettanti al docente in questione in applicazione del citato CCNL 2006/09 - era dipeso solo dalla materiale indisponibilità di fondi presso l'Istituto scolastico di Monopoli.

 

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04-11-2008

5:34 AM

Docente di scuola primaria vince vertenza a Bari.

  • UNAMS-SCUOLA BARI- Vittoria presso U.S.P. di BARI

Una docente di scuola primaria ha vinto una vertenza nei confronti di un istituto scolastico di Bari che aveva omesso il pagamento nei suoi confronti degli aumenti contrattuali. La stessa assistita dal sindacalista PROF. BARTOLO, NICOLA DANZI ex art. 135 CCNL 2006/09 presso l' U.S.P. di BARI  ha ottenuto il pagamento di emolumenti per gli arretrati contrattuali.Non appena presentaa la vertenza l'istituto scolastico ha pensato bene di comunicare con nota prot. 6838/FP del 9 Ottobre 2008 l'avvenuta riliquidazione degli emolumenti in parola con gli ulteriori interessi di rivalutazione monetaria e legali.

 

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26-10-2008

8:47 AM

Nominato nuovo Dirigente Territoriale di Andria

Il Segretario Provinciale e Regionale della UNAMS-scuola struttura federale autonoma della Federazione  GILDA UNAMS prof. BARTOLO DANZI  ha provveduto alla nomina del nuovo Dirigente territoriale UNAMS-scuola per l'area di ANDRIA Insegnante ANTONIA CASIERO in servizio presso il I Circolo Didattico Oberdan di Andria.

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26-10-2008

8:06 AM

Archiviato presso l' U.S.P. di Bari procedimento contro ATA di Spinazzola.

  • UNAMS-SCUOLA BARI- Archiviato procedimento ammnistrativo a di verifica diritto L.104/92.

Il Dirigente dell' U.S.P. di Bari a seguito di una segnalazione di una controinteressata aspirante aveva avviato nei confronti di un dipendente ATA di Spinazzola una procedimento amministrativo al fine di verificare i contenuti della denuncia pervenuta all' U.S.P.  In buona sostanza l'accusa era quella di aver usufruito del beneficio previsto dall'art. 33 L. 104/92 nella prelazione della scelta della sede in modo indebito poichè il genitore del dipendente risultava ricoverato in una struttura sanitaria.

Il dipendente così si faceva assistere dal Segretario Provinciale e Regionale della UNAMS-scuola PROF. BARTOLO DANZI della struttura ed articolazione federale della Federazione Gilda UNAMS che deduceva e dimostrava ampiamente che al momento della presentazione del modello H il genitore del dipendente accusato,  non era stato ancora stato affidato alla casa di riposo ed anzi l'affidamento risultava essere comunque temporaneo anche se in effetti avvenuto successivamente alla scelta della sede , come evincibile dal contratto stipulato tra il dipendente e la struttura assistenziale per anziani.

Inoltre deduceva che tale struttura non può essere equiparata od assimilta a quella sanitaria od assistenziale medica poiché sprovvista di personale medico e riabilitativo.

A tali argomentazioni l' U.S.P. di Bari dopo aver effettuato i propri accertamenti provvedeva ad emettere decreto di archiviazione.

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05-10-2008

4:28 AM

PROPOSTA CONTRATTUALE D' ISTITUTO PER IL PERSONALE ATA a.s. 2008/09

  • UNAMS-SCUOLA BARI- Contrattazione d'istituto

 

1. Sostituzione dei colleghi assenti (ATA)

 

1. La sostituzione dei colleghi assenti avviene quando il periodo di assenza non consenta

la nomina di un supplente o in attesa di tale nomina.

2. La sostituzione può avvenire  nell’ambito del plesso di appartenenza

3. Per i collaboratori scolastici, l’individuazione del personale avviene in primo luogo in

base alla disponibilità espressa dai lavoratori. Nel caso non pervengano disponibilità e

quando si manifesti un’oggettiva urgenza, l’individuazione del personale avviene

ricorrendo alla turnazione, in base alla graduatoria del personale.

Laddove sussista una sola unità in servizio e in caso di breve assenza del personale

titolare, un collaboratore scolastico potrà essere assegnato presso altri plessi. Nel caso di assenza superiore a cinque giorni si procederà alla nomina del supplente.

Non è consentito assegnare due sedi diverse nell'ambito della stessa giornata lavorativa.

4. Per gli assistenti amministrativi, l’individuazione del personale avviene in primo luogo

in base alla disponibilità espressa dai lavoratori. La sostituzione dei colleghi consiste di

norma nell’esecuzione provvisoria di carichi di lavoro assegnati agli assenti. La

sostituzione, in casi di effettiva urgenza può comportare la necessità di effettuare orario

straordinario, che non può superare i limiti previsti dal contratto integrativo d’istituto

concernente l’orario di lavoro del personale A.T.A.

Per assenze superiori ai 20 giorni lavorativi, si provvederà alla nomina di personale

supplente.

In caso di effettiva necessità, allo scopo di garantire la sicurezza e l'incolumità degli

alunni, si procederà alla nomina dei supplenti anche per periodi inferiori.

 

2. Accesso al fondo d’istituto

 

1. Per i collaboratori scolastici, la sostituzione dei colleghi assenti prevista al punto 1.3.,

consente l’accesso al fondo d’istituto, pur senza comportare aumenti dell’orario di

lavoro(intensificazione). Il lavoratore potrà in ogni caso scegliere tra la retribuzione e/o il recupero

compensativo.

Per la sostituzione del collega assente saranno concessi:

 

- 15 ore forfettarie annuali di intensificazone della prestazione.

 

-          un’ora di recupero in più se la sostituzione avviene in un plesso diverso

 

Quando la sostituzione comporti aumento dell’orario di lavoro, l’accesso al fondo, sul

capitolo dedicato alle supplenze del personale A.T.A. o il recupero compensativo, avverrà

sulla base delle ore effettivamente svolte.

 

2. Per gli assistenti amministrativi, la sostituzione dei colleghi prevista al punto 1.4.,

consente l’accesso al fondo d’istituto, pur senza comportare aumenti dell’orario di

lavoro. Il lavoratore potrà in ogni caso scegliere tra la retribuzione e/o il recupero

compensativo, stabilito in misura forfetaria con una retribuzione da 725 a 930 euro

annuali complessivi, da ripartire tra il personale in proporzione alle sostituzione

effettuate.

Quando la sostituzione comporti aumento dell’orario di lavoro, l’accesso al fondo, sul

capitolo dedicato alle supplenze del personale A.T.A. o il recupero compensativo,

avverrà sulla base delle ore effettivamente svolte.

L’indennità di sostituzione potrà essere corrisposta solo a verifica della presenza  di almeno il 75% del servizio annuale.

 

3) ISTITUTO DELLO STRAORDINARIO

 

Lo straordinario dovrà essere attribuito seguendo i principi di rotazione ed equità  tra il personale ATA che abbia dato la propria disponibilità.

Il tetto annuale di ore straordinario da attribuire al personale collaboratore scolastico sarà pari a 70 ore pro-capite retribuite.

Oltre le 70 ore lo straordinario sarà a recupero compensativo, ferma restando la facoltà dell’interessato di richiedere comunque in luogo della retribuzione il recupero compensativo.

 

Il tetto annuale di ore straordinario da attribuire al personale assistente ammnistrativo sarà pari a 90 ore pro-capite retribuite.

Oltre le 90 ore lo straordinario sarà a recupero compensativo, ferma restando la facoltà dell’interessato di richiedere comunque in luogo della retribuzione il recupero compensativo.

 

4) ISTITUTO DELL’INTENSIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE

 

Si intende ogni sovraccarico lavorativo occorso al personale ATA in relazione a particolari forme di organizzazione del lavoro, in reparti o plessi  con colleghi con mansioni ridotte o in mancanza di personale per riduzione o contrazione di organico. In ogni altro caso in cui si verificano particolari esigenze di servizio anche a seguito di assenza di personale o in periodi di intenza attività.

 

5) CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI SPECIFICI

 

Gli incarichi specifici verranno assegnati secondo i seguenti criteri :

 

- disponibilità individuale

- anzianità di servizio

- a parità di anzianità di servizio, varrà l’anzianità nella scuola

- attidudini professionali certificate (corsi di formazione, titoli, precednti eseperienze ed incarichi).

In nessun modo dall’attribuzione degli incarichi potrà essere discriminato il personale con mansioni ridotte in ossequio al disposto normativo comunitario di cui al D.lgs 216/03(tutela dalle discrimnazione per motivi di handicap in ambito lavorativo).

 

Si possono considerare incarichi specifici tutte quelle attività che nell’amito del rapporto lavorativo determinano maggior rischio , disagio e responsabilità anche nell’ambito delle mansioni appartenenza.

Incarichi per il personale collaboratore scolastico (ad integrazione di quanto non eventualmente previsto dal piano annuale del D.S.G.A)

 

-          smistamento circolari interne

-          servizio esterno

-          fotocopiatura

-          risposta al telefono

-          apertura e chiusura dell’edificio scolastico, plessi ecc.

-          attivazione e disattivazione impianto di antifurto

-          reperibilità a qualunque titolo

-          piccola mantenzione

-          pulizia cortile con attinenza al giardinaggio e manutenzione delle piante

-          spostamento di materiale ingombrante che determini sforzo e sovraccarico

-          pulizie straordinarie che si verificano a qualunque titolo(dopo utilizzo di ambienti scolastici da personale esterno alla scuola)

 

 

4 - Durata del contratto e applicazione

1. Il presente contratto entra in vigore il giorno successivo alla sua esposizione all'albo

dell'istituto ed è valido sino alla stipulazione del contratto successivo. Una copia del

contratto dovrà essere inviata ai plessi.

2. Dopo un prima fase applicativa, il contratto potrà essere modificato con accordo di

entrambe le parti.

3. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente contratto, valgono le norme

generali stabilite dal D.Lgs 297/94, dai vigenti contratti collettivi nazionali integrativi

e dai protocolli d'intesa nazionali e regionali relativi all'argomento.

 

 

F.TO PROF. BARTOLO DANZI

 

Segretario Provinciale e Regionale della struttura  federale “UNAMS-SCUOLA”della FEDERAZIONE NAZIONALE GILDA UNAMS.

 

 

 

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05-10-2008

12:29 AM

Collaboratrice scolastica di TRANI ottiene sei ore di straordinario negate.

  • UNAMS-SCUOLA BARI- VITTORIA A TRANI.

Altra vertenza con esito positivo per una collaboratrice scolastica di TRANI. Le erano state sottratte ben sei ore di straordinarie di servizio disposte con ordine di servizio e per le quali non aveva ancora ottenuto la retribuzione , anzi, la scuola non intedeva affatto corrispondere.

La lavoratrice si rivolgeva al Segretario Provinciale e Regionale della struttura Federale Gilda UNAMS (Unams-scuola) che la assisteva citando ex art. 135 del CCNL 2006/09 il Dirigente scolastico dell' istituto tranese presso l' U.S.R. - U.S.P. di BARI.

Subito dopo la presentazione della vertenza la scuola ricorreva ai ripari inviando l'assegno per le ore suddette. Attualmente la vertenza resta ancora in piedi unicamnte per gli interessi di rivalutazione monetaria e legali per ritardato pagamento,cessando la materia del contendere sulla retribuzione delle ore straordinarie riconosciute, solo a seguito della vertenza medesima, dalla scuola.

DIRITTO

Il personale collaboratore scolastico è tenuto alla prestazione di 6 ore giornaliere di servizio ordinario ai sensi dell’art. 51 comma 1 del CCNl 2006/09.

L’art. 54 comma 3 del CCNL 2006/09 dispone espressamente che in quanto autorizzate (come nella specie) le prestazioni eccedenti  l’orario di servizio sono retribuite.

Nel caso non vi è dubbio sul diritto della odierna istante alla retribuzione delle 6 ore straordinarie predette, a tutt’oggi rifiutate dalla scuola convenuta in modo del tutto immotivato ed arbitrario.

La fattispecie peraltro può avere astrattamente anche una qualche rilevanza penale a norma dell’art. 328 C.P.

La istante come sopra generalizzata chiede la retribuzione di 6 ore straordinarie  e gli interessi di rivalutazione monetaria e legali per il ritardato pagamento.

Delega all’espletamento del tentativo di conciliazione il Dirigente sindacale GILDA UNAMS prof. BARTOLO DANZI – Segretario Provinciale e Regionale della UNAMS-scuola, articolazione periferica autonoma della Fed. Gilda UNAMS

 

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