
UNAMS SCUOLA BARI- BAT- Brindisi-Lecce-Foggia -Taranto
Federazione Nazionale Gilda UNAMS
SEGRETERIA PROVINCIALE REGIONALE
PER LA PUGLIA
Con nota prot. 1498/FP del 27.02.2008 il Dirigente scolastico di un istituto della provincia di Lecce, ha conferito incarico specifico ex art. 47 CCNL 2006/09 per “Collaborazione con il DSGA ed eventuale sostituzione dello stesso”.
Con nota prot. 3256/FP del 12.06.2007 venivano affidate anche le funzioni superiori per la sostituzione del DSGA.
Gli incarichi erano stati regolarmente svolti dalla nostra assistita.
Poiché a tutt’oggi non risultavano liquidate le spettanze per Incarico specifico a.s. 2007/08, e sono stati retribuiti solo 16 giorni anziché 30gg (periodo di assenza del DSGA) per incarico a.s. 2006/07, la lavoratrice si rivolgeva presso i nostri Uffici.
Il Segretario Provinciale e Regionale prof. BARTOLO DANZI diffidava il Dirigente scolastico all’immediata retribuzione secondo i parametri del CCNL comparto scuola vigente, entro e non oltre giorni 5 dalle recezione della nota di diffda, preavvertendo che in mancanza si sarebbe proceduto nei termini di legge, non esclusa la denuncia alla competente autorità penale per l'accertamento della sussistenza degli estremi di reato cui all’art.
A seguito di tale diffida il Dirigente scolastico faceva pervenire tempestivamente in data 8 Febbraio 2010 una comunicazione di pagamento di tali incarichi, sino a quel momento , stranamente, negati alla nostra assistita e non corrisposti.
L'importo spettante alla nostra assistita è di oltre 900,00 Euro !
Ancora una conciliazione, questa volta giudiziale, innanzi al Giudice del lavoro di Bari. Un Dirigente scolastico di Santeramo in colle ha deciso di conciliare , riconoscendo il giuridico nella vertenza ATA tesa al riconoscimento dei mesi estivi (luglio ed Agosto) su posto vacante e disponibile in organico di diritto, promossa a livello regionale dal Segretario Provinciale e Regionale Prof. BARTOLO DANZI.
Il Dirigente scolastico molto sapientemente ed intelligentemente ha inteso porre rimedio alla vexata questio, non prendendo in considerazione le circolari dell' U.S.P. di Bari e del suo Dirigente con le quali le scuole vengono invitate a resistere alla lite cn , quanto mai inutili ed insensati proclami di vittorie del Provveditore su qualche lavoratore che , però, ricopriva posti non vacanti.
Il nostro sindacato è con grande soddisfazione che prende atto di questo ulteriore traguardo a tuteal dei propri assistiti.
Mercoledì e venerdì scorso si sono concluse tre conciliazioni presso la Direzione provinciale del Lavoro di Bari in cui alcuni lavoratori ATA hanno avuto il riconoscimento dei propri diritti a veder prorogati i loro contratti di supplenza in anni pregressi su posto vacante, al 31 Agosto.
I Dirigenti scolastici intervenuti hanno inteso conciliare sull'aspetto giuridico.
I lavoratori sono stati assistiti in sede di conciliazione presso la D.P.L di Bari dal Segretario Provinciale e Regionale prof. BARTOLO DANZI.
La scelta dei dirigenti scolastici nasce proprio dal fatto che è notorio come i giudici del lavoro continuino a dar ragione ai lavoratori , condannando le scuole alle spese giudiziarie di diritti ed onorari di causa. Fatto assai dannoso e dispendioso per le casse dell'Erario.
Non compila il modello approntato dall' U.S.P. di Bari in quanto non aveva raggiunto i 40 anni di servizio ed il suo Dirigente scolastico di una scuola della provincia di Bari , gli contestata gli addebiti.
E' accaduto ad un docente nostro assistito che in data odierna è stato sottoposto ad audizione disciplinare con l'assistenza del Segretario provinciale e Regionale Prof. Bartolo Danzi.
In tale sede il dirigente sindacale prof. Danzi ha fatto rilevare in via preiminare "la assoluta infondatezza delle accuse mosse all'incolpato atteso che la compilazione del modello richiesto dall' USP di Bari con nota prot. 6266 del 12.11.2009 era tenuto solo il personale interessato dalla L. 102 del 3.8.2009 - art.17, comma 35° novies e decies, che ha raggiunto i 40 anni di efftivo servizio, situazione che non attiene docente in questione."
Inoltre il prof. Danzi ha fatto rilevare che la contestazione di addebito risultava palesemente nulla atteso che nel contestare gli addebiti all'incolpato, non risultava fissato il termine di 10 gg. previsto dall'art. 101 del D.P.R n. 3 del 1957 a cui il D.lgs 297/94 rinvia espresamente , venendo, altresì il docente invitato , alla stessa stregua di un avvertimento scritto ed in modo quindi sanzionatorio, a "rivedere il proprio comportamento per il futuro, ancor prima di aver acquisito, com edovuto, le giustificazioni del predetto dipendente."
Il Dirigente scolastico fa presente che la contestazione muove dal fatto che il docente non aveva , pur essendo scaduti i termini indicati nella circolare , ottemperato ad una richiesta che a sua volta, perveniva dall' USP di Bari, come relativa circolare allegata.
Sulla base delle argomentazioni summenzionate il Dirigente scolastico ha ritenuto di "poter procedere all'archiviazione del procedimento disciplinare senza alcuna irrogazione di sanzione auspicando per il futuro il docente riveda il suo comportamento al fine di evitare inutili tensioni e/o situazioni di conflitto."
Ieri 18. Gennaio 2009 si è tenuta presso l' Ufficio scolastico provinciale di Bari una conciliazione ex art. 135 CCNL 2006/09 incardinata da una nostra assistita. La Lavoratrice è stata assistita dal Segretario Provinciale e Regionale Prof. BARTOLO DANZI.
La vertenza in parola aveva lo scopo di ripristinare i diritti della nostra assistita la quale nel Maggio 2009 era stata convocata per una supplenza temporanea e dunque, la scuola, le aveva offerto solo sei delle diciotto ore di cattedra della docente titolare assente.
Il Dirigente scolastico aveva inteso, discrezionalmente, operare una scissione della cattedra assegnado ben 12 ore a docenti interni all'istituto e la restante frazione oraria per sei ore era stata offerta alla nostra assitita, la quale poichè solo frazione di sei ore aveva rinunciato.Tanto in netta violazione e falsa applicazione dell'art. 30 CCNL 2006/09 e del DPR 399/88 nonchè del DM. 131/2007.
Tale situazione però, non era stata rappresentata in sede di convocazione alla lavoratrice la quale aveva creduto che si trattasse di un posto orario.
Successivamente la nostra assistita apprendeva della realtà dei fatti e si rivolgeva al nostro sindacato per intentare la vertenza.
Pertanto, nel promuovere l'istanza di conciliazione, la lavoratrice richiedeva per tramite il suo sindacato di fiducia il risarcimento dei danni da perdita di chances e danno biologico-esistenziale, devivanti dal mancato riconoscimento di una supplenza breve, presso una scuola di ANDRIA nella BAT provincia.
Il prof. DANZI, comunque, ha evidenziato la massima disponibilità da parte della lavoratrie propria assistita a trovare una soluzione conciliativa nella controversia.
L'udienza conciliativa si è conclusa positivamente con la sottoscrizione del verbale di conciliazione con riconoscimento del diritto alla supplenza di cui trattasi ai soli efftti giuridici per l'intera sua durata dal 27 Maggio al 30 Giugno 2009 su cattedra di 18 ore setteminali, con rinuncia alle pretese risarcitorie avanzate dalla ricorrente. L'accordo è stato siglato anche nella consapevolezza dei tempi, sicuramente non brevi, nei quali si definiscono i procedimenti giudiziari dinnanzi alla Magistratura del Lavoro e tenuto, altresì conto, che il riconoscimento giuridico risulterebbe immeditamente spendibile dalla docente interessata, anche in vista degli aggiornamenti delle graduatorie ad esaurimento .
A seguito di formale convocazione da parte del DS della scuola in indirizzo, avente ad oggetto l’assunzione per supplenza di docenti per la classe di concorso A061, la nostra assistita si è recata presso la sede dell’istituto di cui trattasi il giorno 03.11.2009.
In quella occasione, in assenza di altri candidati docenti per la medesima classe di concorso, non si procedeva all’assegnazione della supplenza; il personale di segreteria comunicava alla docente nostra assistita, senza fornire adeguate motivazioni, l’impossibilità di procedere al conferimento della supplenza , stante l’assenza del dirigente scolastico. Il personale della scuola informava nella medesima circostanza che sarebbe stata riconvocata a breve.
Nei giorni successivi, la ricorrente contattava più volte l’Istituto scolastico, recandovisi altresì al fine di ottenere delucidazioni su quanto accaduto; in tutte le occasioni, il personale della scuola rassicurava la nostra assitita circa l’imminente assegnazione dell’insegnamento a seguito di nuova convocazione.
In realtà, la seconda convocazione giungeva solo a distanza oltre un mese, per il 16.12.2009 ; in quella sede, nonostante l’assenza del DS, sono state ugualmente effettuate le nomine della citata classe di concorso in favore di altro aspirante.
Tanto avveniva con grave pregiudizio della docente nostra assistita che ha regolarmente presenziato anche alla seconda convocazione.
Alla luce di quanto sopra esposto la scrivente chiedeva, con ricorso presentato presso l' U.S.P. di Taranto con cui promuoveva un tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 135, l’annullamento della nomina assegnata ad altro aspirante in data 16.12.2009 e il riconoscimento della medesima alla sottoscritta con decorrenza dal 3.11.09 e con riconoscimento dei danni economici e del punteggio giuridico, delegando per l'effetuazione del tentativo obbligatorio di conciliazione il segretario provinciale e regionale prof. BARTOLO DANZI ed il Dirigente sindacale prof.Antonio De Blasi.
A seguito della nostra richiesta di conciliazione in DS ha convocato il 7 gennaio la nostra assistita dandole la supplenza retroattiva dal 3 novembre.
Nell' udienza tenutasi ieri presso il Tribunale di Bari a seguito della proposizione di alcuni art. 700 c.p.c. da parte di lavoratori ATA nostri assititi nella vertenza promossa dal Segretario Provinciale e Regionale PROF. BARTOLO DANZI a livello regionale, finalizzata alla rettifica del termine del contratto di lavoro con scadenza illegittima al 30.6 in luogo del 31.8 (su posto vacante e disponibile in organico di diritto) , ben tre Dirigenti scolastici sono stati indotti poichè sollecitati proprio dal Giudice del Lavoro a conciliare e a riconoscere ai lavoratori almeno gli aspetti giuridici.
Tale impostazione smentisce a pieno i proclami utilizzati dal Dirigente Lacoppola che vorrebbe affermare la validità della propria tesi, al contrario abbondantemente censurata dalla Magistratura del Lavoro stante la soccombenza, ancora attuale, in numerosissimi procedimenti ex art. 700 c.p.c., con condanna alle spese dell'Amministrazione.
Ci sembra doveroso rispondere al comunicato pubblicato dallo stesso Lacoppola sul sito dell' U.S.P. di Bari nel quale lo stesso si rifà ad una sparuta ordinanza ex art. 700 c.p.c. circa una "interpretazione" , alquanto infondata fornita da un Magistrato del lavoro di Trani.
Ecco gli elementi di infondatezza dell'ordinanza del Magistrato.
FUMUS
Con un unico ed articolato motivo, il Giudice ha ritenuto non sussistente il requisito del fumus fondando il suo ragionamento sostanzialmente sulla mancata previsione legislativa di una norma imperativa di riferimento che sancisse la nullità della disposizione di cui all’art 1 del dm 430/2000 in tema di supplenze nella scuola, pur riconoscendo astrattamente il diritto del ricorrente ad ottenere una supplenza annuale su posto vacante e disponibile al 31/12.
A sostegno della sua tesi, il giudice richiama il disposto di cui all’art 33 lett a del d. lgs. 150/09 che ha modificato, integrandolo, l’art. 2 del d.lgs. 165/01 secondo il quale “ I rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono disciplinati dalle disposizioni (…) del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto che costituiscono disposizioni a carattere imperativo” e per il quale, ritiene non sussistente alcuna sanzione di nullità a tutela del lavoratore nella disciplina dettata dall’art. 1 del richiamato dm 430/2000 che, anzi, lo stesso giudice ritiene norma di dettaglio tesa ad uniformare l’agere contrattuale della p.a. a livello nazionale.
Tale impostazione, non è condivisibile per le seguenti ragioni.
Il giudice erroneamente limita il suo campo di indagine, al fine di accertare la violazione da parte dell’amministrazione di una norma di legge prevista a pena di nullità (nullità testuale) ovvero di una norma a carattere imperativo (nullità virtuale), all’art. 1 del DM 430 del 13/12/2000, omettendo di considerare, invece, il comma 11 dell’art 4 della L. 124/99 che estende agli ATA le disposizioni contenute nello stesso articolo per ciò che riguarda le supplenze dei docenti. Il DM innanzi richiamato costituisce solo un provvedimento attuativo di quello di rango superiore nel quale sono, in sostanza, espressamente riprodotte le stesse disposizioni di quest’ultimo con esclusivo riferimento al personale ATA. Lo stesso dicasi per il personale docente che trova la sua disciplina attuativa corrispondente nel DM 25/05/2000 n.201.
Fatta questa opportuna e doverosa precisazione occorre a questo punto verificare se l’art. 4 della L.124/99, e non già l’art. 1 del DM 430/2000, possa considerarsi norma imperativa, al fine di stabilire l’inderogabilità delle disposizioni ivi contenute, compreso i termini di durata previsti per le supplenze.
Orbene, l’imperatività di tale norma discende, oltre che dalla natura pubblica di tutte le norme riguardanti l’assunzione dei dipendenti al servizio della p.a, anche direttamente dall’art. 36 del D. Lgs 165/2001, come sostituito nella sua nuova formulazione dall’art. 3 comma 9° della L.244/07, laddove qualifica come imperative tutte le norme che attengono all’assunzione e all’impiego del personale dipendente della p.a., tra le quali non vi è motivo di escludere l’art.
In assenza di norma imperativa egli parla di contratto volontariamente sottoscritto da entrambe le parti lasciando intendere la possibilità per queste di accordarsi anche su un diverso termine. Se così fosse si creerebbero spazi di autonomia negoziale tra le parti con la possibilità per i dirigenti scolastici di sottoscrivere contratti di lavoro anche con scadenze superiori a quelle previste per legge ed insuscettibili di declaratoria di nullità parziale. Così non è! Le scadenze dei contratti previsti e fissati dall’art.
PERICULUM
Trattando del periculm il giudice ritiene insussistente tale requisito sulla scorta di due motivi: il primo consisterebbe nel fatto che, secondo lo stesso giudice, il pregiudizio prospettato dal ricorrente sarebbe di tipo eventuale in quanto riferito ad un evento incerto nel quando (concorso per l’aggiornamento delle graduatorie 2010); il secondo, invece, si riferirebbe alla circostanza che la ricorrente avrebbe presentato la domanda cautelare solo in data .................a più di un anno di distanza dalla scadenza dell’impugnato contratto (30/6/......... .
Orbene, per ciò che attiene al primo motivo, il giudice ha errato nel ritenere incerto il quando del concorso per l’aggiornamento delle graduatorie provinciali per il reclutamento del personale ATA, atteso che è notorio il fatto dell’indizione annuale del predetto concorso da parte del MIUR, il quale è tenuto a tanto in forza dell’art.554 1° comma del D.Lgs 16/4/1994 n.297.
Infatti tale norma prevede espressamente che:” Le assunzioni….sono effettuate mediante concorsi provinciali per titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze organiche, dai provveditori agli studi sulla base di un ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione, la quale indicherà, fra l’altro, i titoli e i criteri di valutazione”. Tra questi ultimi rientrano senz’altro i titoli di servizio costituiti dal punteggio accumulato dal dipendente durante la sua attività di supplenza e valutato nell’ordine di 0,50 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 gg. ai sensi dell’OM n. 21 del 23/02/2009.
Pertanto, come si vede, il pregiudizio è concreto, attuale ed irreparabile nella misura in cui la dipendente non riesca ad ottenere, con urgenza, il riconoscimento della maggiore anzianità di servizio al fine del prossimo ed imminente aggiornamento della sua graduatoria.
In ordine al secondo motivo si fa rilevare che anche in questo caso il giudice non ha valutato le prescrizioni contenute nel citato D. Lgs 297/1994, laddove si richiede espressamente nel 2° comma un’anzianità di 24 mesi del dipendente per l’ammissione al concorso per titoli per il personale ATA, anzianità che il ricorrente raggiungerà soltanto nell’anno scolastico in corso e che potrà essere fatta valere soltanto nel prossimo bando di concorso di imminente pubblicazione. Ricorre pertanto, nel caso di specie, l’ipotesi di un pregiudizio imminente ed irreparabile per la ricorrente a seguito del mancato accoglimento della presente domanda cautelare , non altrimenti risarcibile nemmeno per equivalente.
A tal fine, nella fattispecie considerata deve ritenersi sussistente il requisito del periculum atteso che l’attuale compressione del diritto azionato non è reintegrabile per equivalente all’esito di un giudizio di merito a cognizione piena. A ciò aggiungasi l’ulteriore circostanza che ove il ricorrente non fosse ammesso alla procedura concorsuale (inclusione e/o aggiornamento della graduatoria provinciale), perderebbe in breve tempo, anche l’attuale precaria situazione lavorativa basata su di un contratto a termine e, con essa, ogni entrata e possibilità per il futuro, in un settore (la scuola) nel quale ha già acquisito una significativa esperienza e professionalità, senza contare la perdita delle “chances” curriculari, senza dubbio insuscettibili di un’esatta quantificazione anche all’esito di un giudizio risarcitorio.
Un assistente ammnistrativo di un istituto barese si re vista recapitare un ordine di servizio con cui le venivano richieste scriteriatamente prestazioni per cui non era stata affatto formata. la stessa si rivolgeva presso il suo sindacato di fiducia che nella persona del Segretario Provinciale e Regionale prof. BARTOLO DANZI a cui conferita apposito mandato , indirizzava al Dirigente scolastico un atto di rimostranza con cui eveidenziava l'iellgittimità dell'appena citato ordine di servizio diffidando il Dirigente scolastico a reiterare tali richieste illegittime.
Tale intervento sindacale a tutela dell'interessata sortiva i risultati sperati: il dirigente scolastico modificava immeditamente tale ordine di servizio riassegnando a tale dipendente le mansioni per le quali la stessa aveva nello scorso anno scolastico provveduto ad un autoformazione.
Questo dimostra che spesso e volentieri l'ignoranza delle norme e l'affidamento completo alla P.A. porta alcuni dipendenti a doversi sobbarcare compiti al di sopra delle proprie competenze, con tutti gli immaginabili riflessi sul servizio.
E' importante essere tutelati da un sindacato che non scende a compromessi e chiede il rispetto della legge e dei contratti come dovrebbe essere nella gestone del rapporto lavorativo.
Il Giudice del Lavoro di Bari dopo l'udienza di discussione avvenuta in data 21.12.2009 ha accolto altri tre ricorsi ex art. 700 c.p.c. che ha visto soccombenti altri tre dirigenti scolastici della provicnia di Bari nella vertenza ATA promossa a livello Regionale dal Segretario Provinciale e Regionale prof. BARTOLO DANZI.
Con perizia di argomentazioni il Giudice ha riconosciuto l'illegittimità del termine del 30 Giugno apposto al contratto individuale di lavoro di tre lavoratori ATA, nonostante il loro posto fosse in organico di diritto (vacante e disponibile entro il 31.12).
Il diritto dei predetti lavoratori nasce in forza dell'art. 4 della L. 124/99 e dell'art. 1 comma 6 lettera a) del D.M. n.430/2000 che espressamente prevedono che in tale tipologia di posto vacante la supplenza debba essere annuale e conferita sino al 31 Agosto.
Naturalmente anche questa volta risultano essere stati superati i proclami o meglio circolari e qualsivoglia comunicato del Dirigente dell' U.S.P. di Bari Giovanni Lacoppola , il quale oltre ad aver effettuato un evidente attività ostruzionistica, dopo aver sospeso dapprima le conciliazioni presso l' Ufficio di conciliazione dell' U.S.P. di Bari, con una personalissima interpretazione dell'art. 135 comma 4 ha dichiarato - pur non avendo il potere di poterlo fare (attinendo semmai alla facoltà dei dirigenti scolastici di sollevare tale eccezione in sede di conciliazione) - "improcedibili" numerosi tentativi di conciliazione che hanno sortito una capillare reazione sindacale con l'attacco di numerosissimi art. 700 c.p.c. poi accolti con condanna di numerosi istituti scolastici presso i Tribunali di Bari e Trani.
Il Dott. Lacoppola, si ricorda, ha inoltre inteso "nascondere" in un faldone ubicato all'ingresso dell' U.S.P. di Bari , gli innumerevoli istanze di conciliazione promosse dal nostro sindacato a tutela dei lavoratori assistiti , perchè , ormai, avevano tappezzato tutte le pareti del suo Ufficio e troppo scomode all vista di tutti!!!
Altre tre vittorie, appunto, che suggellano un biennio di successi sindacali per quanto attiene la presente vertenza a tutela dei diritti sacrosati dei lavoratori ATA.
Ma già altre sono in cantiere ed attendono dei risultati che dovranno indurre chi di dovere a cambiare registro e ad amministrare la cosa pubblica in maniera più oculata e rispettosa della vigente normativa.
La Corte dei Conti e la Procura della Repubblica a cui stanno per essere indirizzate delle circostanziate denuncie sapranno sicuramente individuare i materiali responsabili di questo indecente scempio e sperpero di danaro pubblico solo nella capotica ed apodittica pretesa di contrastare ad ogni costo tale vertenza sindacale oscurare i riflettori sul nostro sindacato per non darla vinta ai lavoratori da esso rappresentato.
Che il 2010 porti consiglio a tutti coloro che pensano di poter contrastare la nostra legittima azione sindacale, con le più svariate "invenzioni": SAREMO ANCORA PIU' PRESSANTI, FORTI, CAPILLARI, INCISIVI......................DISTRUTTIVI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ad majora!!! 2010