
UNAMS SCUOLA BARI- BAT- Brindisi-Lecce-Foggia -Taranto
Federazione Nazionale Gilda UNAMS
SEGRETERIA PROVINCIALE REGIONALE
PER LA PUGLIA
In data odierna si è tenuto presso l' Ufficio Scolastico provinciale di Bari il tentativo obbligatorio di conciliazione promosso da una lavoratrice ATA nei confronti di un istituto scolastico di Corato , per l riconoscimento dei mesi estivi (luglio ed Agosto) su posto vacante e disponibile in organico di diritto, per cui illegittimamente il Dirigente scolastico , rifacendosi alle circolari dell' U.Sp. di bari, fara cui alcune del Dott. Lacoppola, aveva ritenuto di dover limitare il rapporto di lavoro al 30 Giugno 2009.
La lavoratrice ATA è stata assistita nell'udienza conciliativa dal PROF. BARTOLO DANZI Segretario Provinciale e Regionale della struttura federale Unams-scuola della Federazione nazionale Gilda Unams per la Puglia. In tale sede il Dirigente sindacale ha fatto presente la netta violazione del disposto normativo ci cui all'art. 4 comma 1-11 della legge 124/99 e dell'art.1 comma 6 lettera a) del D.M. 430/2000.
Il Dirigente scolastico dopo aver richiesto un aggiornamento della seduta il 3 Giugno 2009 , in data odierna ha aderito alla proposta conciliativa formulata dal prof. Danzi in virtù di colloqui sulla fattispecie intercorsi con la Direzione Generale per il personale del MIUR di Roma, nonchè per effetto della cognizione delle positive risultanze di analoghe controversie poste in essere dinnanzi alla magistratura del lavoro presso il Tribunale di Trani, al fine di evitare un aggravio di spesa a carico del pubblico erario, ha riconosciuto gli apsetti giudiridici del contratto alla collaboatrice scolastica.
Si esprime viva soddisfazione per l'esito della vertenza.

COMUNICATO SINDACALE
Ancora altre quattro vittorie ottenute in conciliazione a favore del personale ATA, dal nostro sindacato.
Quattro lavoratori che avevano prestato servizio anni addietro presso un istituto scolastico di Molfetta hanno ottenuto, a seguito di attivazione di tentativo obbligatorio di conciliazione presso l' U.S.P. di Bari ai sensi dell'art. 135 CCNl 2006/09 , il riconoscimento giuridico del servizio nei mesi di luglio ed Agosto, per cui il loro contratto era stato limitato al 30 Giugno.
La vertenza è stata patrocinata dal PROF. BARTOLO DANZI - Segretario PROVINCIALE E REGIONALE della UNAMS -scuola struttura federale della Gilda UNAMS PUGLIA.
Il Dirigente della Direzione didattica di S. Pietro Vernotico (Brindisi) aveva negato i permessi studio ad una collaboratrice scolastica che - suo dire - aveva diritto ad usufruirne nella misura del 75 % perchè in servizio sino al 30 Giugno 2009, in quanto tanto si evinceva dalla nota 15389/a-42 us. del Provveditore di Brindisi.
L'assurda interpretazione normativa del Dirigente scolastico aveva messo in serio pericolo il diritto allo studio della lavoratrice la quale costretta a chiedere persino le ferie per un giorno in cui doveva sostenere un esame , se le vedeva negare per presunte esigenze di servizio. A questo punto la lavoratrice reiterava la propria richiesta per tale giornata chiedendo un giorno di permesso non retribuito che però, (nonostante le esigenze di servizio), veniva prontamente concesso.....
Tale ultimo aspetto è ora al vaglio del Magistrato penale a cui la nostra assistita ha sporto querela per falso.
La strana vicenda veniva sindacalmente seguita dal Prof. Bartolo Danzi Segretario provinciale e Regionale con l'ottima collaborazione(come sempre) del prof. Antonio De Blasi dirigente sindacale Gilda di Brindisi che, in supporto alla lavoratrice, allertavano pure gli organi superiori (Direzione generale Regionale Puglia ed Ufficio scolastico Provinciale di Brindisi).
La lavoratrice assistita, dunque, in udienza conciliativa promossa presso l' USP di Brindisi in data 30.6.2009 vedeva accolte le proprie pretese a pieno: riconosciuto il diritto ad usufruire delle 150 ore di permessi retribuiti per diritto allo studio e al contempo otteneva l'annullamento del Decreto del Dirigente scolastico con cui le veniva decurtata la giornata di permesso non retribuito che era stata costretta a richiedere per sostenere l'esame universitario.Giornata che veniva commutata in permesso retribuito per studio.
Difatti, la ricorrente per tramite il Prof. Bartolo Danzi nel suo tentativo obbligatorio di conciliazione evidenziava la netta violazione dell'art.1 comma 2 del CIR del 29 ottobre 2009 concernente la definizione dei criteri per la fruizione dei permessi per studio. Il suddetto articolo recita testulamente: "resta inteso che per tutto il personale con contratto a tempo determinato il permesso è concesso in misura proporzionale all'effettivo impegno orario settimanale".
Pertanto, non è la tipologia di supplenza , ossia la scadenza del contratto di lavoro (nella specie 30 giugno) a limitare la fruizione dei permessi in parola per 150 ore, quanto invero " l'effettivo impegno orario settimanale" svolto dal dipendente. la ricorrente era difatti titolare di contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche(30 Giugno) per orario settimanale pieno a 36 ore. Conseguentemente alla stessa spetta la fruizione pari al 100% del monte ore annuale dei permessi previsti e non il 75% come l'amministrazione convenuta sosteneva.
La nota 15389/a-42usc. del Dirigente dell' USP di Brindisi riportava, quindi, in modo distorto ed ambiguo il succitato articolo del CIR Puglia affermando che " per tutto il personale con contratto a tempo determinato il permesso è concesso in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese".
Difatti, subito dopo la instaurazione della vertenza il Provveditore di Brindisi con nota prot. n.95117C4b del 12.6.2009 anche in risposta alla nota sindacale prot. 1343 del 20 maggio 2009 a firma del prof. Bartolo Danzi , asseriva che per "mero errore" nella richiamata circolare dell' USP di Brindisi del 12.12.2008 non "ha esattamente trascritto il testo della disposizione contrattuale ivi citata". E pertanto, ribadiva che "in forza del C.I.R. sottoscritto in data 29.10.2008 ,...il permesso è è concesso in misura proporzionale all'effettivo impegno orario settimanale", e non come erroneamente riportato nella suddetta circolare, in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese".
A questo punto, tale vittoria sindacale servirà anche ad altri che hanno sicuramente patito della distorta trascrittura della norma contrattauale integrativa regionale nella predetta circolare provveditoriale, nell'attribuzione dei permessi studio.
Li attendiamo nei nostri uffici.

Si comunica che sono stati avviati da tempo i ricorsi per il riconoscimento giuridico ed economico della scadenza dei contratti stipulati dall’Amministrazione scolastica illegittimamente sino al 30 Giugno in luogo del 31 Agosto , su posti vacanti e disponibili in organico di diritto sino al 31.12.
E’ possibile produrre ricorso avverso quei contratti stipulati sino al 30 Giugno negli ultimi cinque anni nella suddetta tipologia di posto in organico di diritto.
La Unams scuola ha già ottenuto numerossime vittorie nella vertenza in parola sia in sede di conciliazione che in sede giudiziaria ex art. 700 c.p.c. innanzi alla Magistratura del Lavoro competente.
Risultati importanti ove si consideri che la Riforma Gelmini ha previsto in itinere tagli dei posti di lavoro per il personale precario e, quindi, il recupero di mensilità anche pregresse costituisce un importante elemento per i precari al fine di restare in posizione utile in graduatoria.
Per accedere ai ricorsi rivolgersi presso le nostre sedi :
Lunedì dalle ore 17,30 alle 20,00 : Barletta via Municipio n. 74 . Tel. tel.0883/333599
fax 08831950158 - cell.3388838524 - 3204022274 mail: gildaunams@tiscali.it
Martedì e Giovedì dalle ore 17,00 alle 20,00: BARI Via Roberto Da Bari n.145 – Segreteria Provinciale e Regionale – Tel. 0802141038 – 0802141088 – 0802141457 – fax 0802140429 – cell. 3388838524
Mercoledì e Venerdì dalle ore 17 – alle 20,00: ANDRIA – Via C. Troya n. 8/A - Segreteria Provinciale B.A.T. Provincia – tel 08831955594 – fax 08831950158 – cell. 3388838524
Nella sede di Spinazzola in Piazza Plebiscito 22 si riceve previo Appuntamento.
F.To Il Segretario Provinciale e Regionale
PROF. BARTOLO DANZI
Una docente di psicologia della provincia di Bari si era vista dichiarare soprannumeraria dal proprio Dirigente scolastico per effetto di una attribuzione illegittima di 10 punti di bonus ad un'altra controinteressata, nella graduatoria d'istituto.
Dapprima la stessa si era recata ad un altro sindacato che le aveva detto che aveva ragione il Dirigente scolastico e che non avrebbe risolto nulla. La stessa , pertanto, si rivolgeva successivamente al PROF. BARTOLO DANZI Segretario Provinciale e regionale della struttura federale Unams scuola della Gilda Unams che delegato dalla docente, intentava tempestivamente il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art.135 CCNL 2006/09, impugnando il decreto di soprannumerarietà del Dirgente scolastico.
I 10 punti di bonus attribuiti alla controinteressata in graduatoria erano rinvenienti da una quanto mai erronea interpretazione della nota 5 ter della tabella di valutazione allegata al C.C.NI. vigente sulla mobilità. Difatti , la stessa controinteressata non avrebbe avuto titolo a maturare il punteggio aggiuntivo che gli è stato invece attribuito, atteso che avendo partecipato ai movimenti , per produzione di domanda di trasferimento per l'a.s. 2005/06 non avrebbe avuto titolo.
La vicenda aveva il suo epilogo con l'intervento ad adiuvandum del Provveditore gli studi che con nota prot. 2106 del 10.6.2009 del 18 Giugno 2009 riteneva opportuno premettere giustamente che "i docenti che dopo un triennio continuativo, non abbiano prodotto istanza di mobilità territoriale e professionale provinciale, maturano, per la prima ed unica volta , il punteggio aggiuntivo; l'a.s. 2007/08 , anno di scadenza del triennio di continuit, iniziatosi nell'a.s. 2005/06, rappresenta l'ultimo anno utile per l'acquisizione del punteggio".
Orbene in considerazione di quanto su esposto, avendo la controinteressata in graduatoria prodotto domanda di mobilità territoriale per l'a.s. 2005/06, non aveva titolo ai 10 punti aggiuntivi.
A fronte di ciò il Dirigente scolastico era costretto ad annullare il provvedimento di soprannumerarietà alla docente nostra assistita , decuratando alla contrainteressata i 10 punti di bonus e dichiarandola in soprannumero la invitava a fare domanda di trasferimento.
Ora la docente che prima aveva avuto attribuito illegittimamente il punteggio aggiuntivo rischia forse un trasferimento d'ufficio a seguito della chiusura delle aree?
Due collaboratori scolastici , stamane, hanno vinto presso l'USP di Bari il ricorso per il riconoscimento in anni pregressi dei mesi estivi nella massiccia vertenza ATA sostenuta dal nostro sindacato. I due lavoratori ATA hanno ottenuto il maltolto con l'assistenza del prof. BARTOLO DANZI - Segretario Provinciale e Regionale della struttura federale Unams-scuola della Federazione Nazionale Gilda Unams, da un istituto di BARLETTA.

All'udienza dell'8.6.2009 presso il Tribunale di Trani il Giudice del Lavoro dott.ssa M.A. La Notte Chirone ha pronunciata un ordinanza di accoglimento integrale sul ricorso ex art. 700 c.p.c per una lavoratrice ATA tutelata dal prof. BARTOLO DANZI - Segretario Provinciale e Regionale della struttura federale Unams-scuola della Federazione Nazionale Gilda Unams per la Puglia.
Il Giudice ha condannato una scuola della B.A.T. provincia a riconoscere giuridicamente ed economicamente la scadenza del contratto al 31.8.2008, invero ingiustamente limitato al 30 Giugno 2008 dal Dirigente scolastico, ribadendo che le Circolari del MiUR [n.d.r. USP - USR] non possono derogare in pejus alla legge 124/99.
Di seguito riportiamo l'ordinanza del Tribunale

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Udienza dell'8.06.2009 N.987/B/09/RG
Cron. 8559
Il Giudice di Trani
Dott.ssa M.A. La Notte Chirone quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ex art. 700 cpc
Il Giudice
Rilevato che nella presente causa è stato domandato dalla ricorrente , con provvedimento ex art. 700 cpc, che sia accertata l'illegittimità del termine del contratto stipulato con la convenuta il 19.09.2007 che prevedeva come termine finale il 30.7.2008 in luogo del 31.8.2008, trattandosi di "supplenza per posto vacante" da regolarsi ai sensi dell'art. 4 della L. 3 maggio 1999, n.124;
che, pertanto, la parte attorea ha chiesto il riconoscimento dei propri diritti, ai fini giuridici ed economici, fino alla diversa data del 31.8.2008;
che la convenuta ha eccepito come l'Ammnistrazione avrebbe proceduto secondo legittimità nel definire, nel 30/6/2008, il termine finale del contratto, applicando le Circolari Ministeriali n. 1004 del 21.7.2006 e n. 3191 del 23.7.2007, in considerazione anche delle mansioni svolte dalla ricorrente, atteso che trattasi di collaboratrice scolastica per la scuola dell'infanzia, che in caso contrario avrebbe dovuto esercitare le proprie mansioni presso un plesso chiuso e, in relazione al periculum in mora , che lo stesso non possa ritenersi esistente dopo circa un anno dalla data di conclusione del contratto;
che, evidentemente, una Circolare, però, non può derogare alla legge e si deve osservare come l'art. 4 della legge 3 Maggio 1999, n.124 (applicabile anche la personale ammnistrativo ai sensi del comma 11) stabilisca che "1. "Alla copertura elle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la ta del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo. 2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. 3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee";
che, premesso come in causa non sia contestato come nel caso si tratti di un posto "vacante" assegnato per supplenza alla ricorrente con il contratto in parola, dall'esame di tale norma di legge, si desume in maniera chiara come si debba distinguere l'ipotesi di supplenze per "posti vacanti" per i quali "si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali" e quelle per "posti di insenamento non vacanti", per i quali "si provvede mediante il coinferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche";
che, inoltre, l'art.1, comma 6, de D.M. 13 dicembre 2000, n430 destinato esplicitamente anche al personale ammnistrativo e che - cfr il comma 1- richiama il citato art. 4, commi 1 e 2) stabilisce che "il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dall'interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e termine:
a) per le supplenze annuali il 31 agosto;
b) per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattche il giorno annualente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
c) per supplenze temporanee l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio";
che, inoltre, l'art. 4, co. 11, della legge 3 maggio 1999, n.124, equiparando il personale ammnistrativo ai fini di tali disposizioni, stabilisce che "le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale ammnistrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)";
che, risulta, dunque, al combinato disposto dalle menzionate norme, come il ricorrente avesse diritto, trattandosi di posto vacante, ad un "conferimento di supplenza"(ex art.4 cit.), con durata fino al 31.8.08(ex art.1, co 6, lett. a del decreto 13 docembre 2000, n. 430);
che, quindi, deve essere accertata l'illegittimità del termine del contratto stipulata con la convenuta il 19.9.2007 che prevedeva come termine finale il 30.6.2008 in luogo del 31.8.2008, trattandosi di "supplenza per posto vacante" da regolarsi si sensi dell'art. 4 della legge 3 Maggio 1999 n.124, con riconoscimento dei diritti relativi del ricorrente, ai fini giuridici ed economici , fino alla diversa data del 31.8.2008;
che il requisito del periculum in mora susssiste dal momento che altrimenti la ricorrente rischia la non ammissione al pubblico concorso per soli titoli per l'nclusione e/o l'aggiornamento del punteggio nelle graduatorie permanenti del personale ATA ai sensi della O.M. 21 del 23.2.2009, stante l'imminente scadenza della presentazione della istanza di partecipazione alle procedure concorsuali (11.05.2009) da parte della ricorrente , la quale ha presentato domanda di inserimento per l'a.s. 2008/09 come da documentazione allegata in atti, con riserva a causa del presnte giudizio pendente;
che, in ragione della pecularità della materia oggetto di ricorso , si ritiene opportuno compensare, per intero, tra le parti le spese della presente fase.
PQM
accerta e dichiara l'illegittimità del termine del contratto stipulato con la convenuta il 19.9.2007 che prevedeva come termine finale il 30.6.2008 in luogo del 31.8.08, condanna la convenuta al riconoscimento dei diritti del ricorrente, ai fini giuridici (con atribuzione del relativo punteggio per il periodo aggiuntivo sino al 31.08.0
ed economici.
Spese compensate
Manda alla cancelleria per la comunicazione di rito
il Giudice del lavoro
Trani 08.06.09
Dott.ssa M.A. La Notte Chirone


Si comunica che la sede territoriale di BARLETTA nella BAT provincia della struttura federale UNAMS SCUOLA (Federazione Nazionale Gilda UNAMS) per la Puglia è in via MUNICIPIO n. 74 a Barletta (nei pressi del Comando dei vigili Urbani).
La consulenza relativa al personale docente ed ATA è effettuata in sede il lunedì dalle ore 17,00 alle 20,00 dal Segretario Provinciale e Regionale per la Puglia prof. BARTOLO DANZI, Nicola Lionetti e Giovanni Dell'Aquila.
In sede anche consulenza di patronato per pratiche di pensioni di invalidità civile, infortuni, causa di servizio, equo indennizzo, L.104/92 , CAF fiscale. Assistenza dell' UFFICIO legale a cura degli avv.ti Serafina Tatò e Gaetano Lacerenza.
tel.0883/333599 fax 08831950158 - cell.3388838524 -
3204022274
mail: gildaunams@tiscali.it sito : www.gildaunamspuglia.135.it
Decreto n. 56 del 28-05-2009
Scarica i file sottostanti in formato "pdf".
Ulteriori allegati modelli di domanda saranno pubblicati dal MIUR in data 3 Giugno prossimo