Powered by Bravenet Bravenet Blog

Subscribe to Journal

Tag Board

http://www.nicoladibari.it/it/index.html: http://www.nicoladibari.it/it/index.html
http://www.nicoladibari.it/it/index.html: http://www.nicoladibari.it/it/index.html narco almeida de caleta acapulco narco
noticias@milenio.com: http://www.radioformula.com.mx/programas/ficha/sobremesachic.television@milenio.com
area riservata : Ammnistratore sito
Consulta le graduatorie di terza fascia ATA: Posizione in III fascia ATA (provvisorie)
CALCOLA PENSIONE: Come saper la tua pensione
new CSA di Bari 2007: Notizie dal CSA di Bari secondo semestre 2007
Calssi di concorso: Corrispondenza titoli di accesso , classi di concorso
ho avuto il trasferimento?: mobilità 2007/08
Simulazione: Simulazione pensione espero
Contratti online: Contratti stipulati a.s. 2006/07 -funzione di ricerca
CSA di TARANTO: CSA Di TARANTO
Email: Email CSA di Bari
Csa telefoni e fax: CSA Id Bari telefoni e fax
Notiziario regionale aprile 2006: Notiziario regionale 2006
Contralla se sono giusti gli arretrati: CONTROLLO ARRETRATI DOCENTI
Confederazione CGU: Confederazione CGU
Notizie ottobre 2005: Notiziario Ottobre 2005
NOrme: Norme , decreti, leggi, ordinanze, circolari ecc.
SCRIVICI: CONTATTI
SAB-PRAIA A MARE: www.sabpraia.it
corsi abilitanti di educazione musicale: Corsi abilitanti di educazione musicale
Home page: SAB Sindacato autonomo base -scuola - Castrovillari(Cs)
Uffici del lavoro e m.o della regione puglia: Uffci del lavoro e della massima occupazione della Regione Puglia.
PROFESSIONE DOCENTE: GIORNALE NAZIONALE DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE GILDA/UNAMS IMPORTANTE SENTENZA
ART. di ITALIA OGGI: ARTICOLO DI ITALIA OGGI sul 28 S.L.
VADEMECUM INDICE: Vademecum
sito web provinciale e Regionale : UNAMS-SCUOLA Segreteria Provinciale e Regionale per la Puglia
Ultima novita': I DOCENTI NON TIMBRANO IL CARTELLINO
Newsletter: iscriviti alle notizie della scuola
Newsletter: ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
C.S.A. di Foggia: C.S.A. di FOGGIA
C.S.A. di Brindisi: C.S.A. di Brindisi
C.S.A di BARi: C.S.A. di BARI
C.S.A. di Lecce: C.S.A. di LECCE

Please type in the four characters shown in the black box.

03-7-2009

11:11 AM

Grandissima vittoria di una collaboratrice di Corato nella vertenza ATA.

  • UNAMS-SCUOLA BARI- Vinta vertenza a Bari

In data odierna si è tenuto presso l' Ufficio Scolastico provinciale di Bari il tentativo obbligatorio di conciliazione promosso da una lavoratrice ATA nei confronti di un istituto scolastico di Corato , per l riconoscimento dei mesi estivi (luglio ed Agosto) su posto vacante e disponibile in organico di diritto, per cui illegittimamente il Dirigente scolastico , rifacendosi alle circolari dell' U.Sp. di bari, fara cui alcune del Dott. Lacoppola, aveva ritenuto di dover limitare il rapporto di lavoro al 30 Giugno 2009.

La lavoratrice ATA è stata assistita nell'udienza conciliativa dal PROF. BARTOLO DANZI Segretario Provinciale e Regionale della struttura federale Unams-scuola della Federazione nazionale Gilda Unams per la Puglia. In tale sede il Dirigente sindacale ha fatto presente la netta violazione del disposto normativo ci cui all'art. 4 comma 1-11 della legge 124/99 e dell'art.1 comma 6 lettera a) del D.M. 430/2000.

Il Dirigente scolastico dopo aver richiesto un aggiornamento della seduta il 3 Giugno 2009 , in data odierna ha aderito alla proposta conciliativa formulata dal prof. Danzi in virtù di colloqui sulla fattispecie intercorsi con la Direzione Generale per il personale del MIUR di Roma, nonchè per effetto della cognizione delle positive risultanze di analoghe controversie poste in essere dinnanzi alla magistratura del lavoro presso il Tribunale di Trani, al fine di evitare un aggravio di spesa a carico del pubblico erario, ha riconosciuto gli apsetti giudiridici del contratto alla collaboatrice scolastica. 

Si esprime viva soddisfazione per l'esito della vertenza.

View Entry

01-7-2009

6:08 AM

Altre 4 vertenze ATA vinte in conciliazione.

  • UNAMS-SCUOLA BARI- Comunicato sindacale.

COMUNICATO SINDACALE

Ancora altre quattro vittorie ottenute in conciliazione a favore del personale ATA, dal nostro sindacato.

Quattro lavoratori che avevano prestato servizio  anni addietro presso un istituto scolastico di Molfetta hanno ottenuto, a seguito di attivazione di tentativo obbligatorio di conciliazione presso l' U.S.P. di Bari ai sensi dell'art. 135 CCNl 2006/09 , il riconoscimento giuridico del servizio nei mesi di luglio ed Agosto, per cui il loro contratto era stato limitato al 30 Giugno.

La vertenza è stata patrocinata dal PROF. BARTOLO DANZI - Segretario PROVINCIALE E REGIONALE della UNAMS -scuola struttura federale della Gilda UNAMS PUGLIA.

View Entry

30-6-2009

11:37 AM

Dirigente scolastico della provincia di Brindisi perde vertenza: aveva negato i permessi studio ad un ATA

  • UNAMS_SCUOLA BRINDISI GRANDE VITTORIA SINDACALE A BRINDISI.

Il Dirigente della Direzione didattica di S. Pietro Vernotico (Brindisi) aveva negato i permessi studio ad una collaboratrice scolastica che - suo dire -  aveva diritto ad usufruirne nella misura del 75 % perchè in servizio sino al 30 Giugno 2009, in quanto  tanto si evinceva dalla nota 15389/a-42 us. del Provveditore di Brindisi.

L'assurda interpretazione normativa del Dirigente scolastico aveva messo in serio pericolo il diritto allo studio della lavoratrice la quale costretta a chiedere persino le ferie per un giorno in cui doveva sostenere un esame , se le vedeva negare per presunte esigenze di servizio. A questo punto la lavoratrice reiterava la propria richiesta per tale giornata chiedendo un giorno di permesso non retribuito che però, (nonostante le esigenze di servizio), veniva prontamente concesso.....

Tale ultimo aspetto è ora al vaglio del Magistrato penale a cui la nostra assistita ha sporto querela per falso.

La strana vicenda veniva sindacalmente seguita dal Prof. Bartolo Danzi Segretario provinciale e Regionale con l'ottima collaborazione(come sempre) del prof. Antonio De Blasi dirigente sindacale Gilda di Brindisi che, in supporto alla lavoratrice, allertavano pure gli organi superiori (Direzione generale Regionale Puglia ed Ufficio scolastico Provinciale di Brindisi).

La lavoratrice assistita, dunque, in udienza conciliativa promossa presso l' USP di Brindisi in data 30.6.2009 vedeva accolte le proprie pretese a pieno: riconosciuto il diritto ad usufruire delle 150 ore di permessi retribuiti per diritto allo studio e al contempo otteneva l'annullamento del Decreto del Dirigente scolastico con cui le veniva decurtata la giornata di permesso non retribuito che era stata costretta a richiedere per sostenere l'esame universitario.Giornata che veniva commutata in permesso retribuito per studio.

Difatti, la ricorrente per tramite il Prof. Bartolo Danzi nel suo tentativo obbligatorio di conciliazione evidenziava la netta violazione dell'art.1 comma 2 del CIR del 29 ottobre 2009 concernente la definizione dei criteri per la fruizione dei permessi per studio. Il suddetto articolo recita testulamente: "resta inteso che per tutto il personale con contratto a tempo determinato il permesso è concesso in misura proporzionale all'effettivo impegno orario settimanale".

Pertanto, non è la tipologia di supplenza , ossia la scadenza del contratto di lavoro (nella specie 30 giugno) a limitare la fruizione dei permessi in parola per 150 ore, quanto invero " l'effettivo impegno orario settimanale"  svolto dal dipendente. la ricorrente era difatti titolare di contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche(30 Giugno) per orario settimanale pieno a 36 ore. Conseguentemente alla stessa spetta la fruizione pari al 100% del monte ore annuale dei permessi previsti e non il 75% come l'amministrazione convenuta sosteneva.

La nota 15389/a-42usc. del Dirigente dell' USP di Brindisi riportava, quindi, in modo distorto ed ambiguo il succitato articolo del CIR Puglia affermando che " per tutto il personale con contratto a tempo determinato il permesso è concesso in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese".

Difatti, subito dopo la instaurazione della vertenza il Provveditore di Brindisi con nota prot. n.95117C4b del 12.6.2009 anche in risposta alla nota sindacale prot. 1343 del 20 maggio 2009 a firma del prof. Bartolo Danzi , asseriva che per "mero errore" nella richiamata circolare dell' USP di Brindisi del 12.12.2008 non "ha esattamente trascritto il testo della disposizione contrattuale ivi citata". E pertanto, ribadiva che "in forza del C.I.R. sottoscritto in data 29.10.2008 ,...il permesso è è concesso in misura proporzionale all'effettivo impegno orario settimanale", e non come erroneamente riportato nella suddetta circolare, in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese".

A questo punto, tale vittoria sindacale servirà anche ad altri che hanno sicuramente patito della distorta trascrittura della norma contrattauale integrativa regionale nella predetta circolare provveditoriale, nell'attribuzione dei permessi studio.

Li attendiamo nei nostri uffici.

 

 

 

View Entry

28-6-2009

1:48 AM

RICORSI PER OTTENERE I CONTRATTI DI LAVORO SINO AL 31 AGOSTO PER IL PERSONALE DOCENTE ED ATA.

  • UNAMS-SCUOLA BARI- ricorsi precari docenti ed ATA

 

Si comunica che sono stati  avviati da tempo i ricorsi per il riconoscimento giuridico ed economico della scadenza dei contratti stipulati dall’Amministrazione scolastica illegittimamente sino al 30 Giugno in luogo del 31 Agosto , su posti vacanti e disponibili in organico di diritto sino al 31.12.

E’ possibile produrre ricorso avverso quei contratti stipulati sino al 30 Giugno negli ultimi cinque anni nella suddetta tipologia di posto in organico di diritto.

La Unams scuola ha già ottenuto numerossime vittorie nella vertenza in parola sia in sede di conciliazione che in sede giudiziaria ex art. 700 c.p.c. innanzi alla Magistratura del Lavoro competente.

Risultati importanti ove si consideri che la Riforma Gelmini ha previsto in itinere tagli dei posti di lavoro per il personale precario e, quindi,  il recupero di mensilità anche pregresse costituisce un importante elemento per i precari al fine di restare in posizione utile in graduatoria.

Per accedere ai ricorsi rivolgersi presso le nostre sedi :

 

Lunedì dalle ore 17,30 alle 20,00  : Barletta  via Municipio n. 74 . Tel. tel.0883/333599

fax 08831950158 - cell.3388838524 - 3204022274 mail: gildaunams@tiscali.it

 

Martedì e Giovedì dalle ore 17,00 alle 20,00: BARI Via Roberto Da Bari n.145 – Segreteria Provinciale e Regionale – Tel. 0802141038 – 0802141088 – 0802141457 – fax 0802140429 – cell. 3388838524

 

Mercoledì e Venerdì dalle ore 17 – alle 20,00: ANDRIA – Via C. Troya n. 8/A - Segreteria Provinciale B.A.T. Provincia – tel 08831955594 – fax  08831950158 – cell. 3388838524

 

Nella sede di Spinazzola in Piazza Plebiscito 22 si riceve previo Appuntamento.

 

F.To Il Segretario Provinciale e Regionale

PROF. BARTOLO DANZI

View Entry

21-6-2009

10:50 AM

Docente di psicologia vince vertenza contro decreto di soprannumerarietà

  • UNAMS-SCUOLA BARI- Singolare vittoria di una docente di psicologia che ha saputo scegliere il sindacato giusto.

Una docente di psicologia della provincia di Bari si era vista dichiarare soprannumeraria dal proprio Dirigente scolastico per effetto di una attribuzione illegittima di 10 punti di bonus ad un'altra controinteressata, nella graduatoria d'istituto.

Dapprima la stessa si era recata ad un altro sindacato che le aveva detto che aveva ragione il Dirigente scolastico e che non avrebbe risolto nulla. La stessa , pertanto, si rivolgeva successivamente  al PROF. BARTOLO DANZI Segretario Provinciale e regionale della struttura federale Unams scuola della Gilda Unams che delegato dalla docente,  intentava tempestivamente il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art.135 CCNL 2006/09, impugnando il decreto di soprannumerarietà del Dirgente scolastico.

I 10 punti di bonus attribuiti alla controinteressata in graduatoria erano rinvenienti da una quanto mai erronea interpretazione della nota 5 ter della tabella di valutazione allegata al C.C.NI. vigente sulla mobilità. Difatti , la stessa controinteressata non avrebbe avuto titolo a maturare il punteggio aggiuntivo che gli è stato invece attribuito, atteso che avendo partecipato ai movimenti , per produzione di domanda di trasferimento per l'a.s. 2005/06 non avrebbe avuto titolo.

La vicenda aveva il suo epilogo con l'intervento ad adiuvandum del Provveditore gli studi  che con nota prot. 2106 del 10.6.2009 del 18 Giugno 2009  riteneva opportuno premettere giustamente che "i docenti che dopo un triennio continuativo, non abbiano prodotto istanza di mobilità territoriale e professionale provinciale, maturano, per la prima  ed unica volta , il punteggio aggiuntivo; l'a.s. 2007/08 , anno di scadenza del triennio di continuit, iniziatosi nell'a.s. 2005/06, rappresenta l'ultimo anno utile per l'acquisizione del punteggio".

Orbene in considerazione di quanto su esposto, avendo la controinteressata in graduatoria prodotto domanda di mobilità territoriale per l'a.s. 2005/06, non aveva titolo ai 10 punti aggiuntivi.

A fronte di ciò il Dirigente scolastico era costretto ad annullare il provvedimento di soprannumerarietà alla docente nostra assistita , decuratando alla contrainteressata i 10 punti di bonus e dichiarandola in soprannumero la invitava a fare domanda di trasferimento.

Ora la docente che prima aveva avuto attribuito illegittimamente il punteggio aggiuntivo rischia forse un trasferimento d'ufficio a seguito della chiusura delle aree?

 

View Entry

18-6-2009

7:59 AM

Vittoria di due collaboratori scolastici nella vertenza ATA.

  • UNAMS-SCUOLA BARI- vittoria ATA

Due collaboratori scolastici , stamane, hanno vinto presso l'USP di Bari il ricorso per il riconoscimento in anni pregressi dei mesi estivi nella massiccia vertenza ATA sostenuta dal nostro sindacato. I due lavoratori ATA hanno ottenuto il maltolto con l'assistenza del prof. BARTOLO DANZI - Segretario Provinciale e Regionale della struttura federale Unams-scuola della Federazione Nazionale Gilda Unams, da un istituto di BARLETTA.

 

View Entry

15-6-2009

3:52 AM

Altra grandissima vittoria nella vertenza ATA: Altra ordinanza ex art. 700 c.p.c di condanna , da ragione al sindacato.

  • UNAMS-SCUOLA BARI- ancora vittoria ATA

All'udienza dell'8.6.2009 presso il Tribunale di Trani il Giudice del Lavoro dott.ssa M.A. La Notte Chirone ha pronunciata un ordinanza di accoglimento integrale sul ricorso ex art. 700 c.p.c per una lavoratrice ATA tutelata dal prof. BARTOLO DANZI - Segretario Provinciale e Regionale della struttura federale Unams-scuola della Federazione Nazionale Gilda Unams per la Puglia.

Il Giudice ha condannato una scuola della B.A.T. provincia a riconoscere giuridicamente ed economicamente la scadenza del contratto al 31.8.2008, invero ingiustamente limitato al 30 Giugno 2008 dal Dirigente scolastico, ribadendo che le Circolari del MiUR [n.d.r. USP - USR] non possono derogare in pejus alla legge 124/99.

Di seguito riportiamo l'ordinanza del Tribunale

                                           

                                              

       TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI

                                       SEZIONE LAVORO

Udienza dell'8.06.2009                                                      N.987/B/09/RG

Cron. 8559

Il Giudice di Trani

Dott.ssa M.A. La Notte Chirone quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex art. 700 cpc

Il Giudice

Rilevato che nella presente causa è stato domandato dalla ricorrente , con provvedimento ex art. 700 cpc, che sia accertata l'illegittimità del termine del contratto stipulato con la convenuta il 19.09.2007 che prevedeva come termine finale il 30.7.2008 in luogo del 31.8.2008, trattandosi di "supplenza per posto vacante" da regolarsi ai sensi dell'art. 4 della L. 3 maggio 1999, n.124;

che, pertanto, la parte attorea ha chiesto il riconoscimento dei propri diritti, ai fini giuridici ed economici, fino alla diversa data del 31.8.2008;

che la convenuta ha eccepito come l'Ammnistrazione avrebbe proceduto secondo legittimità nel definire, nel 30/6/2008, il termine finale del contratto, applicando le Circolari Ministeriali n. 1004 del 21.7.2006 e n. 3191 del 23.7.2007, in considerazione anche delle mansioni svolte dalla ricorrente, atteso che trattasi di collaboratrice scolastica per la scuola dell'infanzia, che in caso contrario avrebbe dovuto esercitare le proprie mansioni presso un plesso chiuso e, in relazione al periculum in mora , che lo stesso non possa ritenersi esistente dopo circa un anno dalla data di conclusione del contratto;

che, evidentemente, una Circolare, però, non può derogare alla legge e si deve osservare come l'art. 4 della legge 3 Maggio 1999, n.124 (applicabile anche la personale ammnistrativo ai sensi del comma 11) stabilisca che "1. "Alla copertura elle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la ta del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali  o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo. 2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. 3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee";

che, premesso come in causa non sia contestato come nel caso si tratti di un posto "vacante" assegnato per supplenza alla ricorrente con il contratto in parola, dall'esame di tale norma di legge, si desume in maniera chiara come si debba distinguere l'ipotesi di supplenze per "posti vacanti" per i quali "si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali" e quelle per "posti di insenamento non vacanti", per i quali "si provvede mediante il coinferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche";

che, inoltre, l'art.1, comma 6, de D.M. 13 dicembre 2000, n430 destinato esplicitamente anche al personale ammnistrativo e che - cfr il comma 1- richiama il citato art. 4, commi 1 e 2) stabilisce che "il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dall'interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e termine:

a) per le supplenze annuali il 31 agosto;

b) per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattche il giorno annualente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;

c) per supplenze temporanee l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio";

che, inoltre, l'art. 4, co. 11, della legge 3 maggio 1999, n.124, equiparando il personale ammnistrativo ai fini di tali disposizioni, stabilisce che "le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale ammnistrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)";

che, risulta, dunque, al combinato disposto dalle menzionate norme, come il ricorrente avesse diritto, trattandosi di posto vacante, ad un "conferimento di supplenza"(ex art.4 cit.), con durata fino al 31.8.08(ex art.1, co 6, lett. a  del decreto 13 docembre 2000, n. 430);

che, quindi, deve essere accertata l'illegittimità del termine del contratto stipulata con la convenuta il 19.9.2007 che prevedeva come termine finale il 30.6.2008 in luogo del 31.8.2008, trattandosi di "supplenza per posto vacante" da regolarsi si sensi dell'art. 4 della legge 3 Maggio 1999 n.124, con riconoscimento dei diritti relativi del ricorrente, ai fini giuridici ed economici , fino alla diversa data del 31.8.2008;

che il requisito del periculum in mora susssiste dal momento che altrimenti la ricorrente rischia la non ammissione al pubblico concorso per soli titoli per l'nclusione e/o l'aggiornamento del punteggio nelle graduatorie permanenti del personale ATA ai sensi della O.M. 21 del 23.2.2009, stante l'imminente scadenza della presentazione della istanza di partecipazione alle procedure concorsuali (11.05.2009) da parte della ricorrente , la quale ha presentato domanda di inserimento per l'a.s. 2008/09 come da documentazione allegata in atti, con riserva a causa del presnte giudizio pendente;

che, in ragione della pecularità della materia oggetto di ricorso , si ritiene opportuno compensare,  per intero, tra le parti le spese della presente fase.

PQM

accerta e dichiara l'illegittimità del termine del contratto stipulato con la convenuta il 19.9.2007 che prevedeva come termine finale il 30.6.2008 in luogo del 31.8.08, condanna la convenuta al riconoscimento dei diritti del ricorrente, ai fini giuridici (con atribuzione del relativo punteggio per il periodo aggiuntivo sino al 31.08.0 ed economici.

Spese compensate

Manda alla cancelleria per la comunicazione di rito

il Giudice del lavoro

Trani 08.06.09

Dott.ssa M.A. La Notte Chirone

View Entry

09-6-2009

6:39 AM

Dirigente scolastico condannato dal Tribunale di Trani ex art. 700 c.p.c. Disapplicate tutte le circolari del MIUR e dell' USP di Bari sul contenzioso ATA.

  • UNAMS-SCUOLA BARI- Grande vittoria sindacale nella vertenza ATA.


Il Giudice del Lavoro dott.ssa ROBERTA SAVELLI si è pronunciata in data 28.5.2009 su un ricorso ex art. 700 c.p.c patrocinato dal prof. Bartolo Danzi Segretario provinciale e Regionale della struttura federale Unams-scuola della Federazione nazionale Gilda Unams, a tutela di una propria iscritta ATA, in merito al contenzioso ATA finalizzato al riconoscimento dei mesi di luglio ed Agosto per supplenza annuale su posto vacante e disponibile entro il 31.12 in organico di diritto. Il Giudice ha condannato l'istituto scolastico (IV C.D. Mariano di Andria) nella persona del suo dirigente scolastico pro-tempore a riconoscere , ai fini economici e giuridici, il servizio prestato dala ricorrente tra il 1° luglio ed il 31 agosto 2007, condannando altresì l'istituto resistente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 700,00, oltre IVA e CPA come per legge.Il Magistrato del lavoro ha inoltre, affermato , quanto da noi da sempre sostenuto che "non può rilevare la circostanza , dedotta nella memoria di costituzione , che in diverse circolari del MIUR si stabilisce che, qualora la supplenza al personale docente opertaivo ed ATA, sia conferita per l'intero anno dal dirigente scolastico, attingendo dalla graduatoria predisposta dalla scuola, la stessa debba avere durata sino al termine delle attività scolastiche; è di tutta evidenza , infatti, che una circolare non può derogare ad una legge, che è norma gerarchicamente sovraordinata." In tale senso il Magistrato ha disapplicato tutte le circolari ministeriali e dell' USP di Bari essendo l'ordinanza successiva all'ultima circolare del 4 maggio dell' USP di Bari.
Peraltro il Giudice ha nella propria ordinanza dato ragione anche a quanto il nostro sindacato sta sostenendo nelle conciliazioni e cioè che in assenza dell'indicazione nel contratto di lavoro  del nominativo del dipendente sostituito "deve ritenersi che effettivamente la ricorrente sia stata destinataria di incarico annuale su posto vacante e disponibile entro il 31 dicembre" definendo il contratto sottoscritto con la ricorrente "generico e lacunoso".
Si pubblica di seguito l'ordinanza integrale.


TRIBUNALE DI TRANI
Cron.8349 N.R. 6701B/09
-Sezione Lavoro-

Il Giudice a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.5.09, nella controversia intercorrente tra ............ e il IV circolo didattico A. Mariano, in persona del dirigente scolastico; letti ed esaminati gli atti; osserva: con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 9.3.09, la ricorrente esponeva: di essere stata assunta, in data 1.9.06, con contratto a tempo determinato (supplenza), presso il IV circolo didattico A. Mariano di Andria, per lo svolgimento delle mansioni collaboratrice scolastica C.d. A. T. A appartenente al personale amministrativo,tecnico ed ausiliario); che il termine finale di tale contratto era stato individuato nel 30.6.2007, data in terminavano le attività didattiche; che, trattandosi di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, il termine del contratto avrebbe dovuto essere individuato nel 31.8.07 (termine dell'anno scolastico). Tanto premesso quanto al fumus boni iuris. e rilevato, quanto al periculum in mora, che l'illegittima determinazione del termine finale del contratto de quo avrebbe potuto determinare la perdita della possibilità di essère immessa in ruolo (invero, con D.M. 23 febbraio 2009 n. 21 prot. 2414 era stato bandito il concorso, per soli titoli valevole per l'immissione in ruolo, cui aveva partecipato con riserva) o di vedersi conferire altre supplenze, chiedeva il riconoscimento in via d'urgenza della prosecuzione del rapporto in; questione sino alla data del 31.8.2007, con ogni conseguenza di legge in ordine al trattamento economico e previdenziale. Si costituiva l'istituto scolastico convenuto, rappresentando che aveva stipulato con la ricorrente un contratto, di supplenza temporanea (e non gia annuale), con conseguente necessità di' individuare la scadenza dello stesso in coincidenza con il termine delle attività didattiche (30 giugno). Non necessitando la controversia di attività istruttoria, all'odierna udienza il giudice si riservava per la decisione.
Il ricorso de quo, per le ragioni che si vanno ad esporre, è fondato e va accolto.
Appare opportuno procedere ad una breve disamina delle disposizioni normative regolanti le pplenze annuali e temporanee. L'art. 4 legge 124 del 3.5.l999 denominato "Supplenze", così dispone: "Alla copertura elle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la ta del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali  o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.  Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. 3. Nei casi diversi da quelii previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee". IL II" comma di detto articolo estende, infine, tali disposizioni anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Tali disposizioni vengono ribadite nel D.M. 201/2000 (art. 1, co. 1, lett. a) per il personale docente ed educativo e nel D.M. 430/2000 (art. 1, co. 1, lett. a) per il personale A.T.A. Dalle suddette disposizioni emerge chiaramente che la distinzione tra supplenze annuali e temporanee è costituita dalla circostanza che le prime sono disposte per coprire posti effettivamente vacanti cioè posti in organico privi di titolare, mentre le seconde per far fronte ad esigenze contingenti verificatesi nel corso dell' anno scolastico su cattedre con titolare. In considerazione della diversità dei due istituti, differente è anche il regime della retribuzione, in quanto nella prima ipotesi al supplente annuale il trattamento economico è dovuto fino 'al termine dell’anno scolastico, mentre al supplente temporaneo lo stesso spetta limitatamente al servizio effettivamente prestato. Ora, nel caso di specie, in presenza del conferimento della supplenza entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in corso ed in assenza della necessaria indicazione, nel contratto individuale sottoscritto dalla ricorrente del nominativo del dipendente eventuale titolare del posto da sostituire (ex art. 44, co. 5, ccnl comparto scuola 2003, già art. 26 ccnl 1999, espressamente richiamato nel contratto de quo), deve ritenersi che effettivamente la ricorrente sia stata destinataria di incarico annuale su posto vacante e disponibile entro il 31 dicembre. Né la resistente, a fronte di così generico e lacunoso contratto sottoscritto dalle parti, ha fornito idonea prova in ordine alla temporaneità dell'incarico (ad esempio specificando quale fosse il lavoratore da sostituire). Pertanto, al caso di specie deve ritenersi applicabile la disposizione contrattuale che prevede - che al personale cui sia stata conferita una supplenza annuale spetta il trattamento economico dalla data di effettiva assunzione del servizio fino al termine dell'anno scolastico in corso(31 agosto). In senso contrario non può rilevare la circostanza, dedotta nella memoria di costituzione, che Tribunale di Trani Sezione lavoro in diverse circolari del M.I.U.R. si stabilisce che, qualora la supplenza al personale docente, operativo ed ATA, sia conferita per l'intero anno dal dirigente scolastico, attingendo dalla graduatoria -predisposta dalla scuola, la stessa debba avere durata sino al termine delle attività scolastiche è di tutta evidenza, infatti, che una circolare non può derogare ad una legge, che è norma ad essa gerarchicamente sovraordinata. Tanto esposo quanto al fumus boni iuris, con riferimento al periculum in mora va rilevato che la ricorrente , nel tempo occorrente a far valere il suo diritto in via ordinaria, potrebbe perdere la possibilità di essere immessa in ruolo o, quanto meno -di-vedersi conferire nuovi incarichi temporanei (le probabilità, come è evidente, aumentano con l'aumentare del punteggio acquisito), con conseguente rischio di gravi ed irreparabili alla persona, in termini di qualificazione sociale e professionale; sussistono pertanto i presupposti per ricorrere alla tutela in via d'urgenza. Alla luce delle suesposte argomentazioni, la domanda va accolta e l'istituto scolastico resistente va condannato a riconoscere, a fini economici e giuridici, il servizio prestato dalla ricorrente tra 1 luglio ed-il 31 agosto 2007. Le spese e di lite che stante l'eventualità della fase di merito vanno immediatamente regolamentate seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
                                   
                                      P.Q.M.
 
condanna l'istituto scolastico resistente a riconoscere, ai fini economici e giuridici, quale data di cessazione del contratto individuale di lavoro intercorso tra le parti quella del 31.8.2007;
condanna altresì il resistente alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in euro 700/00, oltre IVA e CP A come per legge. Manda alla cancelleria: per gli adempimenti di competenza. Camera di Consiglio del 28.5.09
Il Giudice del lavoro Dr.ssa Roberta Savelli 
View Entry

07-6-2009

2:40 AM

SEDE BARLETTA nella BAT della UNAMS-scuola (Federazione Nazionale Gilda UNAMS)

  • UNAMS-SCUOLA BARI- sede territoriale di Barletta

Si comunica che la sede territoriale di BARLETTA nella BAT provincia della struttura federale UNAMS SCUOLA (Federazione Nazionale Gilda UNAMS) per la Puglia è  in via MUNICIPIO n. 74 a Barletta (nei pressi del Comando dei vigili Urbani).

La consulenza relativa al personale docente ed ATA è effettuata in sede il lunedì dalle ore 17,00 alle 20,00 dal Segretario Provinciale e Regionale per la Puglia prof. BARTOLO DANZI, Nicola Lionetti e Giovanni Dell'Aquila.

In sede anche consulenza  di patronato per pratiche di pensioni di invalidità civile, infortuni, causa di servizio, equo indennizzo, L.104/92 , CAF fiscale. Assistenza dell' UFFICIO  legale a cura degli avv.ti  Serafina Tatò e Gaetano Lacerenza.

tel.0883/333599   fax 08831950158 - cell.3388838524 -

3204022274

mail: gildaunams@tiscali.it      sito : www.gildaunamspuglia.135.it


 

View Entry