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19-1-2008

5:02 AM

CLAMOROSA SENTENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO Di TRANI : superata la CORTE COSTITUZIONALE nella vertenza "transito Enti Locali Stato".

  • UNAMS-SCUOLA BARI- Superata la Corte Costituzionale.

Ieri 18.1.2008 il GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa M.A. Chirone ha depositato il dispositivo con cui ha accolto il ricorso di un collaboratore scolastico patrocinato dal Segretario Provinciale e Regionale della UNAMS-scuola(Federazione Nazionale Gilda UNAMS) PROF. BARTOLO DANZI  ed il legale del sindacato Avv. L. BARILE, superando la Sentenza n.234/2007 della Corte Costituzionale che aveva dichiarato la non anticostituzionalità della norma di cui al comma 218 dell'art.1 della Legge Finanziaria 2006(Governo Berlusconi) e la valenza interpretativa e non innovativa della precitata norma.

Il GIUDICE del Lavoro del TRIBUNALE di Trani ha riconosciuto il diritto del nostro assistito alla ricostruzione della carriera secondo la anzianità maturata e la temporizzazione nel transito dagli Enti locali allo Stato(con conseguente versamento degli oneri ed arretrati al lavoratore) condannando Il Ministero della P.I.  nella persona del Ministro pro-tempore e l' I.T.C. "......" di ......nella persona del Dirigente scolastico pro-tempore a 2000 Euro oltre spese di giudizio.

Nei prossimi giorni pubblicheremo un articolo di commento con la  Sentenza(la prima in Italia dopo la Sentenza della Corte Costituzionale) di notevole importanza e rilevanza nazionale.

Ora proprio grazie a tale Sentenza si  riapre positivamente la vertenza a favore del personale ATA interessato buggerato dalla Finaziaria Berlusconi.

STORIA DI UNA INGIUSTIZIA A DANNO DEGLI ATA ED ITP  transitati dagli Enti locali allo Stato

Tutto iniziò con l'art. 8 della Legge n. 124, 3 maggio 1999 che disponeva d'autorità il passaggio di tutti i lavoratori ATA e ITP dagli Enti Locali allo Stato; il citato art. 8, tuttavia forniva precise garanzie ai lavoratori:

"A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nonchè il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto."

Il testo è chiarissimo e non ha bisogno di alcuna interpretazione.

Ma, purtroppo,  il famigerato Accordo del 20 luglio 2000 sottoscritto da CGIL CISL UIL e SNALS all'art. 3 disponeva  che:

"Ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell’allegata tabella B, d’importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31-12-1999 costituito da stipendio e retribuzione individuale di anzianità nonché, per coloro che ne sono provvisti, dall’indennità specifica prevista dall’art. 4, comma 3 del CCNL 16-7-1996 enti locali come modificato dall’art. 28 del CCNL 1-4-1999 enti locali, dall’indennità prevista dall’art.37, comma 4, del CCNL 6-7-1995 e dall’indennità prevista dall’art.37, comma 1, lettera d) del medesimo CCNL."

Tale accordo, recepito nel Decreto Interministeriale 5 aprile 2001  produsse effetti devastanti:  data la diversa struttura delle retribuzioni nei due comparti, ai  lavoratori venne riconosciuta meno della metà dell'anzianità di servizio maturatà presso l'Ente Locale; i lavoratori si ritrovarono senza le numerose indennità accessorie del contratto degli enti locali e senza i compensi previsti per l'anzianità di servizio nel CCNL Scuola; quindi i loro stipendi risultarono molto più bassi sia di quelli che percepivano presso l'Ente Locale sia di quelli che percepivano i loro colleghi statali di pari anzianità; alcuni bidelli per esempio si ritrovarono addrittura con stipendi di  800  -  900 euro mensili.

Ai lavoratori indignati  fu detto che si trattava solo di un primo inquadramento provvisorio e che presto avrebbero sistemato la questione...; infatti... CGIL CISL UIL SNALS hanno completamente ignorato questo problema in tutti i successivi rinnovi contrattuali (15 marzo 2001, 24 luglio 2003, 22 settembre 2005)......!!!

Dopo qualche tempo le stesse OO.SS. firmatarie CGIL, CISL, UIL, SNALS, cominciarono a presentare ricorso contro l'accordo che loro stessi avevano sottoscritto. Iniziarono anche a dare la colpa al Governo, al Ministero ecc.
Ma  non avevano letto quello che firmavano???

Comunque, i lavoratori presentarono ricorso in massa, invocando la corretta applicazione della legge 124 del 1999.

Seguirono migliaia di sentenze favorevoli ai lavoratori (sono troppe, ne citiamo solo alcune):
Sentenza Tribunale di Civitavecchia del 29 settembre 2005
Dispositivo Sentenza Tribunale di Civitavecchia del 29 settembre 2005
Sentenza del Tribunale di Trani 16 febbraio 2004
Sentenza della CORTE D’APPELLO DI MILANO 11 dicenbre 2003
Sentenza della CORTE D’APPELLO DI PERUGIA 2 ottobre 2003
Sentenza del Tribunale di Alessandria 15 luglio 2003
Sentenza del Tribunale di Tortona 7 luglio 2003
Sentenza del Tribunale di Gela 26 giugno 2003
Sentenza del Tribunale di Lodi 25 giugno 2003
Sentenza del Tribunale di Treviso 15 aprile 2003
Sentenza del Tribunale di Milano 14 aprile 2003
Sentenza del Tribunale di Siena 31 marzo 2003
Sentenza del Tribunale di Milano 5 marzo 2002

Infine due importanti sentenze della Corte di Cassazione:
Sentenza della Corte di Cassazione del 15 marzo 2005
Sentenza della Corte di Cassazione n. 3224 del 25 gennaio 2005
chiarirono in maniera netta ed indiscutibile che:

  • "l'accordo sindacale 20 luglio 2000 è privo di natura normativa"
  • "al dipendente ATA già in servizio presso gli enti locati, vanno applicati i trattamenti economici e normativi stabiliti dal c.c.n.l, del rapporto scuola, considerandolo come appartenente al detto comparto fin dalla costituzione del rapporto di lavoro con l'ente locale"

Dopo queste sentenze, favorevoli ai lavoratori, della Corte di Cassazione e di numerosi Giudici del Lavoro, ci pensa il Governo Berlusconi , inserendo nella finanziaria 2006 (comma 218) il testo dell'accordo 20/7/2000 (invalidato dai Giudici), con l'intento di bloccare la retribuzione dei lavoratori che non hanno ancora fatto in tempo a concludere la causa di lavoro.
Alla faccia della "certezza del diritto"!!!

Infine non si può fare a meno di notare come sia particolarmente spregevole l'azione del Governo Berlusconi che ha colpito  alle spalle i lavoratori, dopo che la Corte di Cassazione aveva finalmente stabilito in maniera netta il loro diritto al riconoscimento dell'anzianità giuridica ed economica.

Non si può fare a meno di collegamenti con le recenti ripetute dichiarazioni dell'ora ex Presidente del Consiglio, che ha voluto manifestare la sua ostilità contro la scuola pubblica, etichettando come "marionette dei comunisti" tutti i lavoratori della scuola.

Infine, dopo aver seguito questa storia, chi crede di ingannare il sig. Berlusconi?

A dire la verità, dopo aver esaminato la storia del danno ai lavoratori, iniziata con il Governo di sinistra e conclusosi con la manovra della finanziaria 2006 dal governo Berlusconi, viene in mente solo la storia dei due compari, che di giorno facevano finta di litigare e la notte andavano a festeggiare insieme.

Che cosa rimane da fare ai 70000 lavoratori in questione, ora che la via giudiziaria si prospetta riaperta dopo la Sentenza del Giudice del Lavoro di Trani?

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