
UNAMS SCUOLA BARI- BAT- Brindisi-Lecce-Foggia -Taranto
Federazione Nazionale Gilda UNAMS
SEGRETERIA PROVINCIALE REGIONALE
PER LA PUGLIA
a cura del Segretario Provinciale e Regionale prof. Bartolo Danzi
La confusione sulle graduatorie ad esaurimento dopo la sentenza del Consiglio di Stato apre scenari che rischiano di arrecare enorme confusione, più di quella che già è presente nella scuola italiana.
Come noto la Gilda UNAMS ha espresso una posizione contraria all'inserimento a pettine nelle graduatorie ad esaurimento perché ciò costituirebbe, sul piano almeno potenziale, una grave lesione dei diritti e degli interessi di chi è già inserito o è già stato nominato o immesso in ruolo, determinando una pesante compromissione dell'anzianita maturata nella graduatoria di riferimento, di chi vi è inserito da tanti anni.
Difatti , almeno potenziale data l'impossibilità da parte dell'Amministrazione di operare revoche di rapporti di lavoro contrattualizzati, non essendovi potere autoritativo per i contratti di natura privatistica da prte di uno dei due contraenti (datore di lavoro pubblico e lavoratore).
Di fronte alla recente sentenza del Consiglio di Stato che ha accolto i ricorsi dei precari organizzati dall'ANIEF contro le normative vigenti e a favore dell'inserimento a pettine, abbiamo richiesto con forza un intervento urgente del Governo per evitare l'annullamento delle attuali graduatorie.
Non osiamo pensare alle gravissime ripercussioni sul funzionamento della scuola in generale e sul diritto dei precari e degli alunni.
Riteniamo che vi siano oggettivi vizi giuridici nel ricorso operato, fatto che consentirebbe di aprire ulteriori contro ricorsi presso il Giudice del Lavoro innescando una lotta tra poveri senza fine.
Infatti secondo recenti sentenze della Corte di cassazione sez. Unite la competenza in merito alle graduatorie ad esaurimento non spetta alla magistratura amministrativa, ma a quella ordinaria essendo il nostro rapporto di lavoro privatizzato e perché le graduatorie ad esaurimento non sono considerabili come normali procedure concorsuali (cioè tradizionali concorsi pubblici finalizzati all'assunzione).
Difatti ha in più occasioni ribadito che il riparto di giurisdizione dipende dal petitum sostanziale, e risulta consequenziale rispetto alla mutata natura dei poteri datoriali a seguito della privatizzazione del rapporto d'impiego pubblico.
Solo una volta esclusa l'appartenenza delle graduatorie permanenti al novero delle “procedure concorsuali”, la Cassazione si riporta al criterio “pietrificato”, collocando le graduatorie stesse nell'ambito «delle determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato», poiché costituite da atti che non possono essere ascritti «ad altre categorie di attività autoritativa (identificata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1).
Dunque le graduatorie permanenti poiché non costituiscono procedure concorsuali in senso stretto (argomentazione primaria) né sono riconducibili ad atti di macro-organizzazione (argomentazione secondaria) sono devolute alla Giustizia ordinaria.
Conseguientemente le Sentenze del Consiglio di Stato e del TAR sarebbero ingiuste e non compatibili con l'attuale ordinamento.
La confusione in cui versa ora l'Italia sulla fattispecie aiuta coloro che stanno cercando di far passare il principio dell'assunzione discrezionale da parte dei Dirigenti che avrebbero solo l'obbligo di “attingere” dalle graduatorie. Pertanto chiediamo al Ministro di porre fine a questo scempio che sta minando pesantemente la scuola italiana, con l'effettuazione di un emendamento che riporti ordine.