
UNAMS SCUOLA BARI- BAT- Brindisi-Lecce-Foggia -Taranto
Federazione Nazionale Gilda UNAMS
SEGRETERIA PROVINCIALE REGIONALE
PER LA PUGLIA
S. PIETRO INTERVENTO SINDACALE
• SAN PIETRO VERNOTICO. «Non è la tipologia di supplenza, ossia la scadenza del contratto di lavoro (nella specie 30 giugno) a limitare la fruizione dei permessi delle 150 ore per motivi di studio, quanto invero " l'effettivo impegno orario settimanale" svolto dal dipendente». A stabilirlo è stato l’Ufficio scolastico provinciale di Brindisi al quale una dipendente si era rivolta perché si era visto negato i permessi di studio. La ricorrente, infatti, in servizio presso un plesso scolastico sampietrano, era titolare di contrattoa tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) per orario settimanale pieno a 36 ore. Il Dirigente della Direzione didattica aveva negato i permessi studio motivandoli, a suo dire – in quanto aveva diritto ad usufruirnenella misuradel 75 % perchè in servizio sino al 30 Giugno 2009.
L'interpretazione della normativa del Dirigente scolastico aveva messo in pericolo il diritto allo studio della lavoratrice che reiterava la propria richiesta per tale giornata chiedendo un giorno di permesso non retribuito che però, (nonostante le esigenze di servizio), veniva prontamente concesso. La vicenda veniva sindacalmente seguita dal Prof. Bartolo Danzi Segretario provinciale e Regionale con la collaborazione del prof. Antonio De Blasi dirigente sindacale Gilda che, in supporto alla lavoratrice, allertavano pure gli organi superiori.
La lavoratrici ha ottenuto in udienza le richieste: riconosciuto il diritto ad usufruire delle 150 ore di permessi retribuiti per diritto allo studio e al contempo otteneva l'annullamento del Decreto del Dirigente scolastico con cui le veniva decurtata la giornata di permesso non retribuito che era stata costretta a richiedere per sostenere l'esame universitario. Giornata che veniva commutata in permesso retribuito per studio. Non è la tipologia di supplenza , ossia la scadenza del contratto di lavoro (nella specie 30 giugno) a limitare la fruizione dei permessi in parola per 150 ore, quanto invero " l'effettivo impegno orario settimanale" svolto dal dipendente. La ricorrenteera difattititolare di contrattoa tempo determinato fino al termine delle attività didattiche(30 Giugno) per orario settimanale pieno a 36 ore. Conseguentemente alla stessa spettava la fruizione pari al 100% del monte ore annuale dei permessi previsti e non il 75% come l'amministrazione convenuta sosteneva.
Difatti, subito dopo la instaurazione dellavertenza il Provveditore asseriva che per "mero errore" non "ha esattamente trascritto il testo della disposizione contrattuale ivi citata". «il permesso è concesso in misura proporzionale all'effettivo impegno orario settimanale" e non in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese". [g.d.m.]