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29-8-2009

6:43 AM

Il CONVITTO NAZIONALE CIRILLO DI BARI soccombe ex art. 700 c.p.c.

  • UNAMS-SCUOLA BARI- grande vittorie nella Vertenza ATA

Il Dirigente scolastico pro-tempore dell' Istituto convitto Nazionale Ciriello è stato condannato dal Tribunale di Bari in ben CINQUE ART. 700 c.p.c. azionati da altrettanti lavoratori nella vertenza ATA finalizzata al riconoscimento giuridico ed economico dei mesi estivi su posti vacanti e disponibili entro il 31.12.

La scuola dovrà pagare per ogni art. 700 c.p.c.perso , ben 700 Euro oltre IVa e C.A. per spese giudiziarie, per una "modica" cifra di oltre 3.500 Euro oltre I.V.A. e C.A. come per legge.

Il Dirigente scolastico citato in conciliazione presso l' U.S.P. di Bari aveva inteso non presentarsi, confomandosi, suo dire alle indicazioni fornite dal Dirigente dell' U.S.P. di Bari.

La vertenza in questione è stata patrocinata dal prof. BARTOLO DANZI _ Segretario Provinciale e Regionale della Unams scuola (Federazione nazionale Gilda Unams) Puglia 

di seguito riportiano il testo dell' ordinanza dl Giudice del lavoro di Bari dott.ssa Angela VERNIA

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

SEZIONE LAVORO

IL GIUDICE DESIGNATO·Dott.ssa Angela Vernia

nel procedimento ex art.700 c.p.c.,

promosso da

............, rappresentato e difeso dall'Avv. P. N. Urbano per procura a

margine del ricorso

contro

CONVITTO NAZIONALE CIRILLO DI BARI, in persona del Dirigente Scolastico p.t.,

Sciogliendo, la riserva espressa all'udienza del 25.8.2009

osserva in fatto:

con ricorso ex art.700 C.p.c., depositato in data 15.6.2009 e ritualmente notificato,  premesso di essere stato assunto in qualità di ....................A.T.A. con contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile entro il 31.12 su organico di diritto stipulato il ....... che al menzionato contratto era stato apposto il termine del 30. 6.2009; che, invece, giusta l'art. 4, L. n. 124/1999, il suddetto contratto avrebbe dovuto avere come termine la data del 31.8.2009; chiedeva accertarsi e dichiararsi la nullità del termine del 30.6.2009 apposto al contratto a tempo determinato e, per l'effetto, dichiarasi il diritto di esso ricorrente al riconoscimento ai fini di legge del servizio prestato tra il l° Luglio ed il 31 Agosto 2009, con vittoria di spese di lite. Argomentava a sostegno del fumus boni iuris e del periculum in mora.

IL CONVITTO NAZIONALE D. CIRILLO, nonostante la rituale notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, non si costituiva, in giudizio, rimanendo contumace.

Esaminata la documentazione prodotta, udite le difese orali del procuratore del ricorrente,

osserva in diritto:

alla luce del dettato normativo in tema di tutela cautelare atipica, il ricorso ex art. 700 c. p. c. postula la verifica di due requisiti essenziali: quello del cd. fumus boni iuris, inteso quale verosimile esistenza, in capo al ricorrente, del diritto che intende far valere e quello del cd. periculum in mora, inteso quale pregiudizio irreparabile o in ogni caso grave.

Quanto al fumus boni iuris, il Giudicante rileva che nel caso di specie la ricorrente chiede che sia accertata l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con l'istituto scolastico convenuto il .............., avente ad oggetto una supplenza "per posto vacante" e disponibile per tutto l'anno scolastico, che prevedeva come termine finale la data del 30.6.2009 in luogo del 31.8.2009.

Orbene, alla fattispecie portata all'attenzione di questo Giudice, si applica l'art. 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, dal momento che il ricorrente non invoca una nomina, ma richiede soltanto il mero riconoscimento del servizio dal 1°.7.2009 al 31.8.2009. La norma succitata, infatti, al primo comma espressamente recita: "l. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangono prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale . docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia sta to già assegna to a qualsiasi ti tolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze. annuali, in attesa dell' espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.

2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell' anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attivi didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee."

Orbene, ad un'attenta lettura degli atti di causa, non sembra controverso che si tratti di supplenza su posto vacante e disponibile (entro il 31.12) su organico di diritto per l'intero anno scolastico 2008/2009 (cfr. doc. n. 2 fascicolo ricorrente).

 

     In virtù della succitata norma - art. 4, L. n. 124/1999 sembra doversi ritenere, in virtù della sommarietà della cognizione tipica della presente fase, impregiudicata ogni al tra valutazione nel merito, che il ricorrente, abbia diritto, trattandosi di posto vacante e disponibile entro la data del 31.12, al conferimento di una supplenza annuale, a mezzo di contratto a tempo determinato fino al 31.8.2005 (cfr. anche art. l, comma 6, letto a) D.M. n. 430/2000, nello stesso senso Trib. Milano 14.11.2007).

Pertanto, alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, nei limiti della cognizione sommaria propria della presente fase, sussiste il fumus di verosimiglianza in ordine all'illegittimità del termine apposto al contratto stipulato con l J lsti t uto convenuto il ............che prevedeva come termine finale il 30.6.2009 in luogo del 31.8.2009 con il conseguente diritto dell'istante al riconoscimento a fini giuridici (non potendo, in tale sede, trovare spazio una pronuncia di riconoscimento a fini economici, in quanto la perdita di una somma di denaro è sempre e totalmente ristorabile per equivalente) del servizio dal 17.7.2009 al 31.8.2009, e relative conseguenze di legge.

Sul periculum in mora, va rilevato che il pregiudizio imminente ed irreparabile nondimeno nella specie sussiste.

Sul punto va premesso che il suddetto requisito deve essere accertato e valutato in concreto, nella sua consistenza obiettiva, tenuto conto delle circostanze specifiche del caso, soprattutto con riferimento a quelle che possano determinare l'insoddisfazione del diritto. Inoltre, è opinione ormai diffusa che, anche con riferimento a controversie in materia di lavoro, il giudice è tenuto a valutare l'urgenza di ottenere il provvedimento e le consegu~n~e sul piano dell'imminenza e dell'irreparabilità del danno derivanti dalla situazione antigiuricHca protratta nel tempo: non è cioè sufficiente la qualità di lavoratore o l'asserita violazione di un diri tto del lavoratore per giustificare l'adozione di un provvedimento d'urgenza, rilevando invece le condizioni personali e la fattispecie nella sua concretezza e contingenza.

Nel caso in esame sussiste anche il requisito in parola, in quanto è notorio che il punteggio delle graduatorie dalle quali si attinge per il conferimento degli incarichi o per l'individuazione dei soggetti con i quali devono stipularsi i contratti de quibus dipende dal numero di mesi di effettivo servizio, di talchè il mancato accoglimento dell'istanza potrebbe "pregiudicare la posizione in graduatoria e l'eventuale incarico per anni a venire" (cfr. Trib. Trani 23.4.2009). Ne risulterebbe, in altri termini, irrimediabilmente pregiudicato, lo status di lavoratore e la libertà di esercizio della professione. Si produrrebbe,

dunque una lesione non di semplice natura economica che, come tale non è suscettibile di ristoro per  equivalente.

Va, quindi, ritenuto, alla luce delle suesposte osservazioni, che nel caso in esame ricorrono entrambi i requisiti per l'adozione di un provvedimento d'urgenza; pertanto il ricorso va accolto nei limiti di cui al dispositivo, rimanendo assorbite le eventuali ulteriori questioni contestate tra le parti.

Le spese della presente procedura, dunque, in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte convenuta.

liquidate come vanno poste a

P.Q.M.

Visti gli artt.669-sexies, 669-octies e 700 c.p.c.,

ogni altra domanda od eccezione rigettata o assorbita; accoglie il ricorso d'urgenza proposto per le ragioni

tutte esposte in narrativa e, per l'effetto, dichiarata l'illegittimità del termine del 30.6.2009 apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra le parti il 19.9.2009, dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento a fini giuridici del servizio dal primo luglio al 31 agosto 2009, con ogni conseguenza di legge;

condanna la parte convenuta al pagamento delle presente procedura che liquida in complessivi € 700 per diritti ed onorari, oltre iva e ca come per legge.

Si comunichi.                                           

IL GIUDICE DEL LAVORO

Angela VERNIA

 

Bari, 26. 8 . 2009,

depositato in cancelleria

Il                        .

--------

Il cancelliere

 

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