
UNAMS SCUOLA BARI- BAT- Brindisi-Lecce-Foggia -Taranto
Federazione Nazionale Gilda UNAMS
SEGRETERIA PROVINCIALE REGIONALE
PER LA PUGLIA
Il Dirigente della Direzione didattica di S. Pietro Vernotico (Brindisi) aveva negato i permessi studio ad una collaboratrice scolastica che - suo dire - aveva diritto ad usufruirne nella misura del 75 % perchè in servizio sino al 30 Giugno 2009, in quanto tanto si evinceva dalla nota 15389/a-42 us. del Provveditore di Brindisi.
L'assurda interpretazione normativa del Dirigente scolastico aveva messo in serio pericolo il diritto allo studio della lavoratrice la quale costretta a chiedere persino le ferie per un giorno in cui doveva sostenere un esame , se le vedeva negare per presunte esigenze di servizio. A questo punto la lavoratrice reiterava la propria richiesta per tale giornata chiedendo un giorno di permesso non retribuito che però, (nonostante le esigenze di servizio), veniva prontamente concesso.....
Tale ultimo aspetto è ora al vaglio del Magistrato penale a cui la nostra assistita ha sporto querela per falso.
La strana vicenda veniva sindacalmente seguita dal Prof. Bartolo Danzi Segretario provinciale e Regionale con l'ottima collaborazione(come sempre) del prof. Antonio De Blasi dirigente sindacale Gilda di Brindisi che, in supporto alla lavoratrice, allertavano pure gli organi superiori (Direzione generale Regionale Puglia ed Ufficio scolastico Provinciale di Brindisi).
La lavoratrice assistita, dunque, in udienza conciliativa promossa presso l' USP di Brindisi in data 30.6.2009 vedeva accolte le proprie pretese a pieno: riconosciuto il diritto ad usufruire delle 150 ore di permessi retribuiti per diritto allo studio e al contempo otteneva l'annullamento del Decreto del Dirigente scolastico con cui le veniva decurtata la giornata di permesso non retribuito che era stata costretta a richiedere per sostenere l'esame universitario.Giornata che veniva commutata in permesso retribuito per studio.
Difatti, la ricorrente per tramite il Prof. Bartolo Danzi nel suo tentativo obbligatorio di conciliazione evidenziava la netta violazione dell'art.1 comma 2 del CIR del 29 ottobre 2009 concernente la definizione dei criteri per la fruizione dei permessi per studio. Il suddetto articolo recita testulamente: "resta inteso che per tutto il personale con contratto a tempo determinato il permesso è concesso in misura proporzionale all'effettivo impegno orario settimanale".
Pertanto, non è la tipologia di supplenza , ossia la scadenza del contratto di lavoro (nella specie 30 giugno) a limitare la fruizione dei permessi in parola per 150 ore, quanto invero " l'effettivo impegno orario settimanale" svolto dal dipendente. la ricorrente era difatti titolare di contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche(30 Giugno) per orario settimanale pieno a 36 ore. Conseguentemente alla stessa spetta la fruizione pari al 100% del monte ore annuale dei permessi previsti e non il 75% come l'amministrazione convenuta sosteneva.
La nota 15389/a-42usc. del Dirigente dell' USP di Brindisi riportava, quindi, in modo distorto ed ambiguo il succitato articolo del CIR Puglia affermando che " per tutto il personale con contratto a tempo determinato il permesso è concesso in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese".
Difatti, subito dopo la instaurazione della vertenza il Provveditore di Brindisi con nota prot. n.95117C4b del 12.6.2009 anche in risposta alla nota sindacale prot. 1343 del 20 maggio 2009 a firma del prof. Bartolo Danzi , asseriva che per "mero errore" nella richiamata circolare dell' USP di Brindisi del 12.12.2008 non "ha esattamente trascritto il testo della disposizione contrattuale ivi citata". E pertanto, ribadiva che "in forza del C.I.R. sottoscritto in data 29.10.2008 ,...il permesso è è concesso in misura proporzionale all'effettivo impegno orario settimanale", e non come erroneamente riportato nella suddetta circolare, in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese".
A questo punto, tale vittoria sindacale servirà anche ad altri che hanno sicuramente patito della distorta trascrittura della norma contrattauale integrativa regionale nella predetta circolare provveditoriale, nell'attribuzione dei permessi studio.
Li attendiamo nei nostri uffici.