
UNAMS SCUOLA BARI- BAT- Brindisi-Lecce-Foggia -Taranto
Federazione Nazionale Gilda UNAMS
SEGRETERIA PROVINCIALE REGIONALE
PER LA PUGLIA
Una docente di psicologia della provincia di Bari si era vista dichiarare soprannumeraria dal proprio Dirigente scolastico per effetto di una attribuzione illegittima di 10 punti di bonus ad un'altra controinteressata, nella graduatoria d'istituto.
Dapprima la stessa si era recata ad un altro sindacato che le aveva detto che aveva ragione il Dirigente scolastico e che non avrebbe risolto nulla. La stessa , pertanto, si rivolgeva successivamente al PROF. BARTOLO DANZI Segretario Provinciale e regionale della struttura federale Unams scuola della Gilda Unams che delegato dalla docente, intentava tempestivamente il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art.135 CCNL 2006/09, impugnando il decreto di soprannumerarietà del Dirgente scolastico.
I 10 punti di bonus attribuiti alla controinteressata in graduatoria erano rinvenienti da una quanto mai erronea interpretazione della nota 5 ter della tabella di valutazione allegata al C.C.NI. vigente sulla mobilità. Difatti , la stessa controinteressata non avrebbe avuto titolo a maturare il punteggio aggiuntivo che gli è stato invece attribuito, atteso che avendo partecipato ai movimenti , per produzione di domanda di trasferimento per l'a.s. 2005/06 non avrebbe avuto titolo.
La vicenda aveva il suo epilogo con l'intervento ad adiuvandum del Provveditore gli studi che con nota prot. 2106 del 10.6.2009 del 18 Giugno 2009 riteneva opportuno premettere giustamente che "i docenti che dopo un triennio continuativo, non abbiano prodotto istanza di mobilità territoriale e professionale provinciale, maturano, per la prima ed unica volta , il punteggio aggiuntivo; l'a.s. 2007/08 , anno di scadenza del triennio di continuit, iniziatosi nell'a.s. 2005/06, rappresenta l'ultimo anno utile per l'acquisizione del punteggio".
Orbene in considerazione di quanto su esposto, avendo la controinteressata in graduatoria prodotto domanda di mobilità territoriale per l'a.s. 2005/06, non aveva titolo ai 10 punti aggiuntivi.
A fronte di ciò il Dirigente scolastico era costretto ad annullare il provvedimento di soprannumerarietà alla docente nostra assistita , decuratando alla contrainteressata i 10 punti di bonus e dichiarandola in soprannumero la invitava a fare domanda di trasferimento.
Ora la docente che prima aveva avuto attribuito illegittimamente il punteggio aggiuntivo rischia forse un trasferimento d'ufficio a seguito della chiusura delle aree?