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15-6-2009

3:52 AM

Altra grandissima vittoria nella vertenza ATA: Altra ordinanza ex art. 700 c.p.c di condanna , da ragione al sindacato.

  • UNAMS-SCUOLA BARI- ancora vittoria ATA

All'udienza dell'8.6.2009 presso il Tribunale di Trani il Giudice del Lavoro dott.ssa M.A. La Notte Chirone ha pronunciata un ordinanza di accoglimento integrale sul ricorso ex art. 700 c.p.c per una lavoratrice ATA tutelata dal prof. BARTOLO DANZI - Segretario Provinciale e Regionale della struttura federale Unams-scuola della Federazione Nazionale Gilda Unams per la Puglia.

Il Giudice ha condannato una scuola della B.A.T. provincia a riconoscere giuridicamente ed economicamente la scadenza del contratto al 31.8.2008, invero ingiustamente limitato al 30 Giugno 2008 dal Dirigente scolastico, ribadendo che le Circolari del MiUR [n.d.r. USP - USR] non possono derogare in pejus alla legge 124/99.

Di seguito riportiamo l'ordinanza del Tribunale

                                           

                                              

       TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI

                                       SEZIONE LAVORO

Udienza dell'8.06.2009                                                      N.987/B/09/RG

Cron. 8559

Il Giudice di Trani

Dott.ssa M.A. La Notte Chirone quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex art. 700 cpc

Il Giudice

Rilevato che nella presente causa è stato domandato dalla ricorrente , con provvedimento ex art. 700 cpc, che sia accertata l'illegittimità del termine del contratto stipulato con la convenuta il 19.09.2007 che prevedeva come termine finale il 30.7.2008 in luogo del 31.8.2008, trattandosi di "supplenza per posto vacante" da regolarsi ai sensi dell'art. 4 della L. 3 maggio 1999, n.124;

che, pertanto, la parte attorea ha chiesto il riconoscimento dei propri diritti, ai fini giuridici ed economici, fino alla diversa data del 31.8.2008;

che la convenuta ha eccepito come l'Ammnistrazione avrebbe proceduto secondo legittimità nel definire, nel 30/6/2008, il termine finale del contratto, applicando le Circolari Ministeriali n. 1004 del 21.7.2006 e n. 3191 del 23.7.2007, in considerazione anche delle mansioni svolte dalla ricorrente, atteso che trattasi di collaboratrice scolastica per la scuola dell'infanzia, che in caso contrario avrebbe dovuto esercitare le proprie mansioni presso un plesso chiuso e, in relazione al periculum in mora , che lo stesso non possa ritenersi esistente dopo circa un anno dalla data di conclusione del contratto;

che, evidentemente, una Circolare, però, non può derogare alla legge e si deve osservare come l'art. 4 della legge 3 Maggio 1999, n.124 (applicabile anche la personale ammnistrativo ai sensi del comma 11) stabilisca che "1. "Alla copertura elle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la ta del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali  o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo. 2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. 3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee";

che, premesso come in causa non sia contestato come nel caso si tratti di un posto "vacante" assegnato per supplenza alla ricorrente con il contratto in parola, dall'esame di tale norma di legge, si desume in maniera chiara come si debba distinguere l'ipotesi di supplenze per "posti vacanti" per i quali "si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali" e quelle per "posti di insenamento non vacanti", per i quali "si provvede mediante il coinferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche";

che, inoltre, l'art.1, comma 6, de D.M. 13 dicembre 2000, n430 destinato esplicitamente anche al personale ammnistrativo e che - cfr il comma 1- richiama il citato art. 4, commi 1 e 2) stabilisce che "il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dall'interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e termine:

a) per le supplenze annuali il 31 agosto;

b) per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattche il giorno annualente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;

c) per supplenze temporanee l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio";

che, inoltre, l'art. 4, co. 11, della legge 3 maggio 1999, n.124, equiparando il personale ammnistrativo ai fini di tali disposizioni, stabilisce che "le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale ammnistrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)";

che, risulta, dunque, al combinato disposto dalle menzionate norme, come il ricorrente avesse diritto, trattandosi di posto vacante, ad un "conferimento di supplenza"(ex art.4 cit.), con durata fino al 31.8.08(ex art.1, co 6, lett. a  del decreto 13 docembre 2000, n. 430);

che, quindi, deve essere accertata l'illegittimità del termine del contratto stipulata con la convenuta il 19.9.2007 che prevedeva come termine finale il 30.6.2008 in luogo del 31.8.2008, trattandosi di "supplenza per posto vacante" da regolarsi si sensi dell'art. 4 della legge 3 Maggio 1999 n.124, con riconoscimento dei diritti relativi del ricorrente, ai fini giuridici ed economici , fino alla diversa data del 31.8.2008;

che il requisito del periculum in mora susssiste dal momento che altrimenti la ricorrente rischia la non ammissione al pubblico concorso per soli titoli per l'nclusione e/o l'aggiornamento del punteggio nelle graduatorie permanenti del personale ATA ai sensi della O.M. 21 del 23.2.2009, stante l'imminente scadenza della presentazione della istanza di partecipazione alle procedure concorsuali (11.05.2009) da parte della ricorrente , la quale ha presentato domanda di inserimento per l'a.s. 2008/09 come da documentazione allegata in atti, con riserva a causa del presnte giudizio pendente;

che, in ragione della pecularità della materia oggetto di ricorso , si ritiene opportuno compensare,  per intero, tra le parti le spese della presente fase.

PQM

accerta e dichiara l'illegittimità del termine del contratto stipulato con la convenuta il 19.9.2007 che prevedeva come termine finale il 30.6.2008 in luogo del 31.8.08, condanna la convenuta al riconoscimento dei diritti del ricorrente, ai fini giuridici (con atribuzione del relativo punteggio per il periodo aggiuntivo sino al 31.08.0 ed economici.

Spese compensate

Manda alla cancelleria per la comunicazione di rito

il Giudice del lavoro

Trani 08.06.09

Dott.ssa M.A. La Notte Chirone

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