
Non occorre più proseguire con i ricorsi ed il contenzioso innanzi alla Magistratura del lavoro per gli 80.000 dipendenti ATA transitati dagli Enti locali allo Stato, in quanto con la legge 244/2007 (la legge finanziaria per il 2008 è stato previsto, all'art. 3, comma 147, che: "in sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009 viene esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli Enti locali allo Stato in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124.".Inoltre, prima ancora della approvazione di tale norma, la stessa Camera dei Deputati per rafforzare l'impegno previsto con la legge, aveva approvato un o.d.g., fatto proprio dal Governo, con il quale "La Camera, considerato che nel testo della legge finanziaria all'esame si indica nel rinnovo contrattuale per il biennio 2008-2009 la sede per la soluzione del problema del personale ATA della scuola proveniente dagli Enti Locali; impegna il Governo nella definizione dell'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale a reperire le risorse necessarie per affrontare compiutamente in tale biennio il riconoscimento dell'anzianità di servizio del personale in oggetto."
Il legislatore ha preso quindi atto della palese ingiustizia della normativa del comma 218 della Legge Finanziaria 2006 e, con legge successiva, ha imposto al Governo di riesaminare la posizione giuridico-economica del personale ATA transitato in sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola.
Per effetto di tale disposizione tutta la normativa di cui si tratta, e segnatamente l'art. 8, comma 2, della legge 124/99 e il comma 218 della Legge Finanziaria 2006, dovrà essere ridefinita in sede del prossimo rinnovo contrattuale relativo al biennio 2008-09, con finanziamenti ad hoc.
Ad avviso quindi del nostro Ufficio Legale la vertenza sul piano legale deve ritenersi ormai conclusa e verso la soluzione favorevole ai lavoratori.
Si ricorda che la nostra organizzazione sindacale a patrocinio di un lavoratore ATA (Collaboratore scolastico) aveva ottenuto una importantissima sentenza dal Tribunale del lavoro di Trani (la n. 194/2008, la prima in Italia, con cui superava le statuizioni rese dalla Corte Costituzionale, disapplicando il comma 218 dell'art.1 della Legge 266/05, nonostante fosse intervenuta la predetta Sentenza della Corte Costituzionale sfavorevole al personale ATA.
Bari li, 2 Luglio 2008
Il Segretario Provinciale e Regionale
Prof. Bartolo DANZI