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22-6-2008

4:16 AM

DIRIGENTE SCOLASTICO DEL CIRCOLO DIDATTICO DI VILLA CASTELLI (BRINDISI) CONDANNATO PER COMPORTAMENTO ANTISINDACALE DAL GIUDICE DEL LAVORO DI BRINDISI.

  • UNAMS_SCUOLA BRINDISI Grande vittoria ex art.28 S.L. inmateria di organici e formazione classi

Con decreto ex art. 28 Statuto Lavoratori il Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi Dott.ssa Federica Sterzi Barolo, ha posto fine al comportamento antisindacale perpetrato dal Dirigente scolastico del Circolo Didattico di Villa Castelli che aveva omesso l'informazione "preventiva" sugli organici e la formazione classi a.s. 2008/09 alle OO.SS. maggiormente rappresentative del comparto scuola e alle stesse Rsu d'Istituto.

La procedura di repressione del comportamento antisindacale è stata attuata dall UFFICIO LEGALE (Avvocati  Roberto Cataldi e Consiglia Mita)della Gilda degli Insegnanti e della UNAMS-scuola (articolazioni provinciali  autonome per Brindisi della Federazione Nazionale Gilda UNAMS) su specifico mandato del Coordinatore provinciale per la provincia di Brindisi prof. ANTONIO LIBARDO e del Segretario Provinciale per Brindisi e Regionale per la Puglia prof. BARTOLO DANZI. Al ricorso hanno inteso aderire anche FLC-CGIL, CISL, UIL , SNALS e le Rsu d'istituto.

La omessa informazione preventiva di cui all'art. 6 comma 2 lettera A del CCNL 2006/09 integra secondo il Giudice del Lavoro un comportamento antisindacale idoneo a ledere la libertà sindacale e gli interessi collettivi di cui le OO.SS. rappresentative dei lavoratori sono portatrici , indipendentemente dall'intento lesivo, e per questo ciò che deve accertare il Giudice è l'obiettiva idoneità della condotta a produrre l'effetto che la disposizione citata intende impedire(Cass. sez. lav. 22.2.2003 n. 2270).La tutela promossa dalle OO.SS. rappresentative dei lavoratori è autonoma rispetto a quella che può essere proposta dai singoli lavoratori e quindi la tutela repressiva ex art. 28 S.L. è ammissibile quando gli effetti della condotta siano durevoli nel tempo e per la sua portata intimidatoria se ne tema la reiterazione. L'ordine del Giudice infatti, di cessazione del comportamento illegittimo ha il fine di inibire la reiterazione del comportamento illegittimo perpretato dal datore di lavoro.

Nel merito argomenta ancora il Giudice del lavoro, le OO.SS. si dolgono che il Dirigente scolastico ha indetto una riunione con le OO.SS. e le Rsu il 21 9.2007, al fine di discutere dei criteri in ordine alla formazione delle classi e degli organici d'istituto. Durante detta riunione per ammissione della Dirigente medesima, la questione non veniva affrontata in quanto la problematica si arenava su questioni economiche, tanto che non veniva neppure redatto un verbale dell'assemblea sottoscritto dai partecipanti.A partire da questo momento e fino all'invio da parte del Dirigente delle proposte di organico al SIMPI, è incontestato che non si è svolta alcuna riunione per trattare la questione della formazione delle classi e dell'organico, in quanto i successivi due incontri, fissati dalla Dirigente (12.11 e 31.1.200 , non si sono tenuti.

Ne consegue che il Dirigente scolastico ha inviato al SIMPI  la proposta di organico e formazione classi senza la preventiva consultazione delle OO.SS. e della RSU. Tra l'altro va sottolineato che, com'è evidente, la fruttuosità della riunione che il Dirigente era tenuto ad indire era collegata al fatto che l'assemblea fosse convocata per una data successiva a quella del 31.1.2008 in quanto, essendo questo il termine ultimo per le iscrizioni degli alunni per l'anno scolastico successivo , e solo a tale data è possibile trattare la formazione delle classi avendo a disposizione dati concreti.

Secondo il GIUDICE quindi il comportamento del Dirigente scolastico "non può essere giustificato alla luce del fatto che le riunioni del 12 Novembre e del 31.1.2008 avevano dovuto subire un rinvio per problematiche ammnistrative, e ciò perchè - se in quelle date l'argomento in questione non poteva essere trattato- l'art. 6 del CCNl imponeva che  prima dell'invio al SIMPI le OO.SS. dovevano essere informate dei criteri che il Dirigente intendeva applicare;

Pertanto alla stregua delle considerazioni sopra svolte, la condotta sia connotata dei caratteri dell'antisindacalità denunciata dagli istanti.

Ritenuto che la natura della condotta censurata è destinata a perdurare nel tempo con conseguente permanere di una situazione di incertezza nei rapporti tra il Dirigente scolastico e le OO.SS. ricorrenti, emettere un ordine di cessazione del comportamento illegittimo per il futuro; ordina al Dirigente scolastico del Circolo didattico di Villa Castelli di indire apposite riunioni al fine di informare tempestivamente i sindacati ricorrenti in ordine alle proposte di formazione delle classi e di determinazione dell'organico , con contestuale consegna della documentazione ad essa inerente, prima dell'invio dei predetti dati al SIMPI."

 

BRINDISI 12.06.2008

 

 

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