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26-12-2006

2:39 AM

TUTELA DAL MOBBING NELL'ATTUALE ORDINAMENTO

  • UNAMS-SCUOLA BARI- inserto MOBBING N. 1 a cura del prof. Bartolo Danzi

Il licenziamento ingiurioso. Annullamento delle dimissioni volontarie

23.12.2006

a cura del prof. BARTOLO DANZI - Segretario Provinciale e Regionale

UNAMS-scuola (FEDERAZIONE NAZIONALE GILDA/UNAMS) per la PUGLIA

Lo scopo primario del mobbing è quello di ottenere l'estromissione del lavoratore - vittima dall'ambiente in cui opera professionalmente.

Tale estromissione si estrinseca in vari modi: il primo è quello di costringere la vittima a fare trasferimento, attraverso una serie di vessazioni, intimidazioni, procedimenti disciplinari "inventati" ad arte, ed in alcuni casi dopo essere riusciti a convincere la vittima della sua scarsa valenza professionale (attacco all'autostima), portarla addirittura alle dimissioni.

L'allontanamento seppur temporaneo dall'ambiente mobbizzante porta il lavoratore mobbizzato a rendersi conto che egli non è affatto ciò che gli altri gli hanno voluto far credere, e che semmai, a questi devono essere addebitate le responsabilità del proprio fallimento professionale.

Spesso anche il licenziamento deriva da un'azione mobbizzante del lavoratore e per conseguenze e modalità può assumere gli aspetti dell' ingiuriosità.

E' senz'altro una forma di licenziamento illegittimo senza giusta causa che lede l'onore e la reputazione del prestatore d'opera .

Esso determina due diverse forme di risarcimento danni: alla lesione dell'onore e decoro, e quella economicamente più rilevante relativa alla reputazione consistente nella conoscenza che gli altri hanno avuto dei motivi del licenziamento 1. Si tratterebbe secondo la Suprema Corte, di un vero e proprio atto lesivo della personalità del lavoratore generante il consequenziale diritto al risarcimento danni del quale vanno dimostrati sia l'an che il quantum 2. Nella maggior parte dei casi la situazione che comporta il licenziamento ingiusto ed ingiurioso porta a lesioni alla salute , risarcibile parimenti come danno biologico e esistenziale, oltre che con la reintegrazione sul posto di lavoro e la corresponsione degli emolumenti non percepiti nel periodo del licenziamento.

Le dimissioni provocate da atteggiamenti persecutori e vessatori che costringono il lavoratore ad operare una scelta del male minore da subire, sono da ritenersi nulle secondo consolidata giurisprudenza.

La norma di riferimento è l'art. 1324 C.C. , trattandosi di atto unilaterale recettizio e a contenuto patrimoniale.

Nel caso vale la disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 1425 e 428 , 1° co, C.C. che prevede l'annullabilità da parte della persona medesima e da parte dei suoi eredi in caso di stato di incapacità di intendere e volere , seppur temporanea, tra cui può essere assimilata la condizione e lo stato del lavoratore mobbizzato, tale da impedire la formazione di una volontà cosciente, secondo un giudizio che è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (3) .

Altra elemento che viene fatto oggetto di valutazione del giudice è la ricorrenza del grave pregiudizio in capo al lavoratore (4).

 

   1 Cass. 1.4.1999 n.3147, RTCL,1999,653.

  2 Cass. 1.7.1997, n.5850, GCM, 1997, 1099

(3) Cass. 15.6.1995 n.6756, GCM,1995, fasc.6

(4) in termini Cass. 29.7.1968 n. 2725, CED, rv. 335309 - Cass. 4.3.1986, n.1374, GCM, 1986, fasc.3

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