
UNAMS SCUOLA BARI- BAT- Brindisi-Lecce-Foggia -Taranto
Federazione Nazionale Gilda UNAMS
SEGRETERIA PROVINCIALE REGIONALE
PER LA PUGLIA
Sentenza definitiva di condanna per comportamento antisindacale

Il Dirigente scolastico della S.M.S. V. E. III dovrà corrispondere duemila e trecento Euro circa al Sindacato Unams-scuola (FEDERAZIONE NAZIONALE GILDA/UNAMS) per la PUGLIA in persona del suo Segretario Provinciale e Regionale per la Puglia prof. Bartolo DANZI , per effetto della Sentenza della CORTE DI APPELLO DI BARI sez. Lavoro - R.G. n. 1686/2005 - Sent. N. 3043/2005 dell' 8.11.2005 - Cron. 11968/05, ormai divenuta definitiva , che ha sancito la condanna e quindi soccombenza nei due gradi del giudizio per comportamento antisindacale del predetto Dirigente scolastico ex art. 28 L.300/70.
L'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Trani sez. Andria, su richiesta del legale del sindacato avv. Lucio BARILE, provvederà a notificare in questi giorni l'atto di precetto relativo alla Sentenza della Corte di Appello di Bari già arrecante la formula esecutiva e notificata al Dirigente già nel mese di Febbraio 2006.
Decorsi i 120 giorni dalla notifica predetta, la scuola non aveva provveduto al pagamento, facendo accrescere le spese legali per il precetto.
Sarà interessante vedere dove il Dirigente scolastico attingerà per far fronte a tali ingenti spese . Dal fondo d'istituto forse?
L'art. 86 del CCNL 2002/05 relativo al fondo d'istituto NON CONSENTE al Dirigente scolastico e alle RSU di attingere da esso per spese relative al contenzioso o alla perdita di cause da parte della scuola. A norma dell'art. 25 del D.lgs 165/01 -invero- unico titolare e quindi responsabile delle relazioni sindacali è il Dirigente scolastico.
Il licenziamento ingiurioso. Annullamento delle dimissioni
volontarie23.12.2006
a cura del prof. BARTOLO DANZI - Segretario Provinciale e Regionale
UNAMS-scuola (FEDERAZIONE NAZIONALE GILDA/UNAMS) per la PUGLIA

Lo scopo primario del mobbing è quello di ottenere l'estromissione del lavoratore - vittima dall'ambiente in cui opera professionalmente.
Tale estromissione si estrinseca in vari modi: il primo è quello di costringere la vittima a fare trasferimento, attraverso una serie di vessazioni, intimidazioni, procedimenti disciplinari "inventati" ad arte, ed in alcuni casi dopo essere riusciti a convincere la vittima della sua scarsa valenza professionale (attacco all'autostima), portarla addirittura alle dimissioni.
L'allontanamento seppur temporaneo dall'ambiente mobbizzante porta il lavoratore mobbizzato a rendersi conto che egli non è affatto ciò che gli altri gli hanno voluto far credere, e che semmai, a questi devono essere addebitate le responsabilità del proprio fallimento professionale.
Spesso anche il licenziamento deriva da un'azione mobbizzante del lavoratore e per conseguenze e modalità può assumere gli aspetti dell' ingiuriosità.
E' senz'altro una forma di licenziamento illegittimo senza giusta causa che lede l'onore e la reputazione del prestatore d'opera .
Esso determina due diverse forme di risarcimento danni: alla lesione dell'onore e decoro, e quella economicamente più rilevante relativa alla reputazione consistente nella conoscenza che gli altri hanno avuto dei motivi del licenziamento 1. Si tratterebbe secondo la Suprema Corte, di un vero e proprio atto lesivo della personalità del lavoratore generante il consequenziale diritto al risarcimento danni del quale vanno dimostrati sia l'an che il quantum 2. Nella maggior parte dei casi la situazione che comporta il licenziamento ingiusto ed ingiurioso porta a lesioni alla salute , risarcibile parimenti come danno biologico e esistenziale, oltre che con la reintegrazione sul posto di lavoro e la corresponsione degli emolumenti non percepiti nel periodo del licenziamento.
Le dimissioni provocate da atteggiamenti persecutori e vessatori che costringono il lavoratore ad operare una scelta del male minore da subire, sono da ritenersi nulle secondo consolidata giurisprudenza.
La norma di riferimento è l'art. 1324 C.C. , trattandosi di atto unilaterale recettizio e a contenuto patrimoniale.
Nel caso vale la disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 1425 e 428 , 1° co, C.C. che prevede l'annullabilità da parte della persona medesima e da parte dei suoi eredi in caso di stato di incapacità di intendere e volere , seppur temporanea, tra cui può essere assimilata la condizione e lo stato del lavoratore mobbizzato, tale da impedire la formazione di una volontà cosciente, secondo un giudizio che è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (3) .
Altra elemento che viene fatto oggetto di valutazione del giudice è la ricorrenza del grave pregiudizio in capo al lavoratore (4).
1
Cass. 1.4.1999 n.3147, RTCL,1999,653.2
Cass. 1.7.1997, n.5850, GCM, 1997, 1099(3)
Cass. 15.6.1995 n.6756, GCM,1995, fasc.6(4)
in termini Cass. 29.7.1968 n. 2725, CED, rv. 335309 - Cass. 4.3.1986, n.1374, GCM, 1986, fasc.3